Nella seduta di giovedì 16 Gennaio 2025, l’Assemblea della Camera, con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale che reca “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Il controverso disegno di legge costituzionale intende novellare il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Il provvedimento passa all’esame del Senato.
Riportiamo di seguito: a) una sintesi del provvedimento , b) alcune PROPOSIZIONI CRITICHE formulate dal Prof. Mitja Gialuz.
A) Separazione delle carriere e Alta Corte disciplinare.
Il provvedimento è preordinato a separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente).
È istituita un’Alta Corte disciplinare, cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti.
Il disegno di legge del Governo si compone di 8 articoli e apporta novelle agli articoli 87, 102, 106, 107 e 100 della Costituzione, mentre gli articoli 104 e 105 della Costituzione vengono integralmente sostituiti.
Nel modificare l’articolo 102 Cost., si specifica che l’ordine giudiziario, di cui viene ribadita l’autonomia e l’indipendenza da ogni ulteriore potere, si compone di magistrati appartenenti alla carriera giudicante e di magistrati appartenenti alla carriera requirente, demandando alle norme sull’ordinamento giudiziario la disciplina delle rispettive carriere.
Consiglio Superiore della magistratura, giudicante e requirente
Per l’effetto, tramite l’integrale sostituzione degli articoli 104 e 105 Cost., vengono istituiti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, a ciascuno dei quali spettano, per le rispettive competenze, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati giudicanti o requirenti.
La presidenza di entrambi i Consigli superiori organi è attribuita al Presidente della Repubblica.
Circa la composizione dei neoistituiti organi, ne sono membri di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM giudicante e il Procuratore generale della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM requirente.
Gli altri membri di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati con almeno 15 anni di esercizio compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Il nuovo testo dell’articolo 105 Costituzione provvede a istituire un’Alta Corte disciplinare cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti, competenza attualmente esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. L’Alta Corte è composta da 15 giudici selezionati tramite le seguenti modalità:
3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
3 componenti estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune;
6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i magistrati giudicanti.
Il presidente dell’Alta Corte è individuato tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. L’articolato prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinnanzi all’Alta Corte stesse, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.
Attraverso una normativa transitoria si prevede il termine di un anno per adeguare le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare e si stabilisce che fino all’entrata in vigore di tali disposizioni continuino a osservarsi, nelle stesse materie, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.
B) Riportiamo alcune paragrafi dell’articolo del Prof. Mitja Gialuz (Professore ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Genova), dal titolo “Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante”, pubblicato nel fascicolo 9/2024 di “Sistema Penale” (https://www.sistemapenale.it).
“[…] 1. I progetti di riforma non prevedono la separazione delle carriere, ma la separazione delle magistrature requirente e giudicante.
Con questa prima proposizione intendo chiarire qual è la portata delle proposte avanzate da tutti i progetti in discussione. Al di là delle etichette formali, non di mera separazione delle carriere si tratta, ma di qualcosa di diverso e di più radicale.
In fondo, per separare le carriere mantenendo un unico ordine giudiziario non serve affatto una modifica costituzionale. La Corte costituzionale è stata chiarissima sul punto: nella sentenza n. 37 del 2000 ha precisato che la Costituzione, «pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni»[1]. Come dire: la separazione delle carriere in senso proprio – con la previsione di concorsi differenziati, di una progressione ispirata a criteri e valutazioni diverse e l’impossibilità di transitare da un ruolo a un altro – non trova alcun limite nella Carta costituzionale e potrebbe essere realizzata anche attraverso una legge ordinaria, purché rimanga un unico ordine ed un unico Consiglio superiore[2].
Stando così le cose, si comprende bene come nelle proposte in esame si intenda perseguire una manovra molto più profonda: pur proclamandone l’unitarietà (nel nuovo art. 104, comma 1), l’ordine giudiziario viene diviso in due magistrature, quella requirente e quella giudicante, che saranno “governate” da due CSM differenti. Al di là delle affermazioni di principio, dubito che – nella Costituzione materiale – permarrebbe davvero un ordine unico: si è giustamente rilevato che «la creazione di due organi separati altera [i]l modello perché punta alla formazione di due magistrature non solo funzionalmente, ma pure istituzionalmente e culturalmente distinte»[3]. Ad ogni modo, quel che è certo è che, l’unico ordine dimezzato o le due magistrature distinte finirebbero inesorabilmente per essere indebolite rispetto agli altri poteri. In natura, come nelle istituzioni, la divisione di un organismo unitario in due ne determina generalmente il ridimensionamento nei rapporti esterni. E, peraltro, questa limitazione è obiettivo dichiarato, almeno delle proposte che riprendono l’iniziativa dell’Unione delle camere penali italiane.
È bene dunque essere chiari, fin dalla terminologia: nei progetti in discussione alla Camera si persegue non la separazione delle carriere, ma la separazione delle magistrature.
2. La separazione delle carriere (e tanto meno delle magistrature) non è necessaria per attuare il modello accusatorio, né è imposta dall’art. 111 Cost.
Secondo la relazione al d.d.l. C. 1917 del Governo, con la proposta di riforma costituzionale si darebbe «attuazione alla separazione delle […] carriere in modo conforme alla struttura più coerente con le regole fondamentali del processo penale»[4]. D’altronde, il Ministro della Giustizia ha affermato che «la separazione delle carriere è consustanziale al processo accusatorio»[5] e, nella relazione alle proposte di riforma di iniziativa parlamentare, si sostiene che la separazione delle carriere è «un obiettivo la cui realizzazione non è più prorogabile perché è previsto nella nostra Costituzione ed è quello proclamato dall’articolo 111»[6].
Ebbene, mi pare che queste affermazioni – che riprendono una diffusa vulgata – non siano condivisibili.
Anzitutto, nel nostro modello processuale il pubblico ministero e il giudice sono già distinti in modo chiaro e netto sul piano funzionale. Questa diversificazione non richiede affatto una differenziazione anche sul versante ordinamentale. Sono due piani dissimili, che non devono trovare una necessaria simmetria e coincidenza.
In secondo luogo, bisogna essere molto schietti nell’affermare che la disputa tra accusatorio e inquisitorio risulta oggi quasi di tipo “teologico”, visti l’avvicinamento e l’ibridazione dei sistemi cui si è assistito negli ultimi decenni e l’affermazione a livello europeo – anche grazie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – di un “modello contraddittorio” [7]. È chiaro a tutti gli studiosi del processo penale – e soprattutto ai comparatisti – che non esiste un modello accusatorio in vitro verso il quale tendere. Per questo, suona un po’ ambiguo il continuo richiamo – anche da parte di una certa dottrina processuale penale – al modello accusatorio. Aveva un senso nel 1987, quando venne inserito nell’art. 2, comma 1, della legge delega, come bussola di una vera e propria rivoluzione culturale, che ha portato a realizzare in Italia «the most serious attempt to transfer adversarial criminal procedures into an inquisitorial jurisdiction since 1791, when the French attempted to import the English system during the heat of the Revolution»[8]; ma oggi, dopo trenta cinque anni nei quali si è sviluppato un modello processuale “tendenzialmente” accusatorio – o un “accusatorio all’italiana” – occorre essere più precisi. Conviene dire chiaramente che si guarda al modello americano.
Il che è perfettamente legittimo: ma bisogna stare attenti al fascino delle semplificazioni e dire chiaramente come stanno le cose.
Da un lato, il dover essere del modello accusatorio americano ruota intorno al trial by jury e, quindi, all’istituto della giuria quale potente fattore di bilanciamento contro gli arbitrii del governo. E, allora, se si vuole attuare in Italia un sistema processuale “realmente” accusatorio (o, meglio, l’accusatorio all’americana) si dovrebbe, più che separare le carriere, introdurre l’istituto della giuria che decide a verdetto immotivato e ripensare integralmente il sistema delle impugnazioni. Ciò che richiederebbe la modifica dell’art. 111, comma 6 e comma 7, Cost. A me, francamente, non pare una prospettiva auspicabile, soprattutto in un contesto in cui soffiano forti i venti populisti. Preferisco di gran lunga un giudice togato che decide motivando e un controllo della sua decisione, con vaglio finale del giudice di legittimità.
Dall’altro lato, occorrerebbe chiarire che la realtà concreta di quel sistema – come ha riconosciuto la Corte suprema americana – è fatta di giustizia negoziata e non di processi, con il 97% dei casi federali e il 94% di quelli statali definiti attraverso l’ammissione di responsabilità dell’imputato[9]. Un sistema nel quale si assiste a quella che è stata recentemente definita «administratisation of criminal convictions», perché fondata sull’attribuzione di un ruolo preminente nella definizione della pena a organi amministrativi (quali la polizia e il prosecutor) e il ridimensionamento dei diritti dell’imputato[10]. Altro che qualità della giurisdizione.
Infine, l’art. 111, comma 2, Cost., laddove parla di giudice terzo oltre che imparziale non postula necessariamente una differenza ordinamentale. È ben vero che questa disposizione ha avuto anche questa lettura; ma, secondo un’interpretazione consolidata nella giurisprudenza costituzionale, la formulazione dell’art. 111, comma 2, Cost. non avrebbe innovato sostanzialmente rispetto a quanto desumibile in precedenza dagli artt. 24 e 3 Cost.[11]; avrebbe invece esplicitato un valore fondamentale che la Corte aveva desunto dal «principio del giusto processo in tema di garanzia dell’imparzialità del giudice (v., ad esempio, sentenze nn. 113 del 2000, 241 del 1999, 290 del 1998, 346 e 311 del 1997, 155 e 131 del 1996, 432 del 1995)»[12]. L’endiadi indicherebbe la neutralità processuale del giudice rispetto alla regiudicanda: è necessario insomma «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»[13]; in altre pronunce, si è sottolineata l’importanza di escludere che il giudice «possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001)»[14].
Come si vede, la piena attuazione del valore dell’imparzialità e della terzietà sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. è compito del legislatore processuale. È ovviamente essenziale per perseguire tale valore la distinzione funzionale nel contesto processuale, mentre non c’entra lo status ordinamentale.
7. La creazione di una magistratura requirente, con un suo CSM, finirà per rafforzare sensibilmente il PM, con una seconda eterogenesi dei fini
Si è detto che, per una serie di dinamiche sociali, prima che giuridiche, in tutto il mondo il ruolo del PM è in crescita esponenziale. La separazione delle magistrature – con la creazione di un CSM della magistratura requirente – non faranno che assecondare e alimentare questo fenomeno. Non sortiranno affatto l’effetto riduttivo che si persegue.
A quella che polemicamente si definisce «la “casta” dei magistrati subentrerebbe la casta dei pubblici ministeri, più autoreferenziali che mai, proprio in quanto corpo isolato e autonomo da ogni altro potere»[29]; la stessa discrezionalità nelle scelte sull’azione penale, che oggi (giustamente) si lamenta, non si ridurrebbe ma, al contrario, finirebbe per essere del tutto incontrollata. Anche dal giudice.
Con il suo CSM, la magistratura requirente rischierebbe di assumere progressivamente un ruolo centrale nel dibattito pubblico. Soprattutto in una società nella quale cresce la domanda di pena, alimentata dai social network e dai media, la magistratura requirente potrà cavalcare questa istanza, cercando (e trovando) legittimazione e consenso popolare; e il CSM requirente finirà naturalmente per difendere e alimentare un ruolo di protagonismo accusatorio e di messianesimo giudiziario. Non è difficile ipotizzare quali saranno le prese di posizione del pubblico ministero rispetto ad assoluzioni che, non assecondando le aspettative dell’opinione pubblica, siano ritenute ingiustificate. E il singolo “avvocato della polizia” potrebbe senza dubbio contare sul supporto e la difesa del “suo” CSM. Così come non serve troppa fantasia distopica per immaginare il peso che assumerà il Consiglio Superiore della Magistratura requirente nei dibattiti sulle riforme della giustizia. Ho l’impressione che avrà buon gioco – in un circuito vizioso con certo giornalismo – a scagliarsi contro qualsiasi riforma volta a rafforzare i diritti della difesa.
E, ancora, quel CSM di pubblici ministeri potrebbe introdurre criteri di valutazione basati sul “merito”, ossia sul tasso di successo in termini di condanne ottenute nei processi. Con conseguente esasperazione di una cultura del risultato a discapito di una cultura delle regole[30]. Già nel 2004 Vittorio Grevi metteva in guardia dal «pericolo di un corpo separato di magistrati del pubblico ministero. Un corpo di magistrati privi di cultura giurisdizionale e fortemente aggregati, in sintonia con la mentalità dominante presso gli organi di polizia giudiziaria, nell’ottica di un ruolo di “avvocati dell’accusa” pressoché aprioristicamente indirizzati verso l’obiettivo accusatorio»[31].
Insomma, con due Consigli si finirebbe per dare vita ad «una sorta di “Prokuratura” della funzione d’accusa, organo destinato a scaricare nell’ordinamento la forza sostanziale ed inquietante della funzione d’accusa, forza accresciuta da essere protetta, garantita e rappresentata da un organismo esponenziale separato e del tutto autonomo e non responsabile»[32]. Questa magistratura requirente, protetta e garantita dal suo CSM, finirà per acquisire un ruolo e un peso che, prima o poi, sarà necessario intervenire di nuovo. Per ricondurre la corporazione dei PM al circuito democratico, verosimilmente sottoponendola all’esecutivo.
In questo senso pare agevole pronosticare che, quella prospettata dal d.d.l. 1917, sarebbe solo una tappa intermedia rispetto a una traiettoria indefettibile. Con un esito – la dipendenza del PM dall’esecutivo – che non pare positivo, né auspicabile. Tanto che gli stessi promotori della riforma si affannano a negarlo. E, in effetti, tale contrarietà appare ragionevole se si guarda al percorso seguito in tutti i paesi nei quali il PM dipende dall’esecutivo, che stanno facendo sforzi enormi per assicurarne l’indipendenza. Noi ce l’abbiamo e, con questa manovra, rischieremmo di perderla subito – se si decidesse di abolire l’obbligatorietà – o di precostituire le condizioni per (doverla) abbandonare in un secondo momento.
8. Nella società complessa, più che di separazione, avremmo bisogno di contaminazione dei saperi e delle esperienze
In un mondo complesso, come quello in cui viviamo, sempre più caratterizzato dalla sovrapposizione delle fonti e dalla sfida dell’interdisciplinarità dei saperi (necessaria per assicurare garanzie e legalità in una società governata dalle tecnologie), la strada per migliorare il “servizio giustizia”, assicurando maggiore qualità della giurisdizione, mi sembra esattamente opposta a quella che si vorrebbe perseguire con la frammentazione della magistratura. Più che separare le carriere e le professionalità, oggi più di ieri, si dovrebbero contaminare le esperienze e i saperi di tutti i protagonisti della giurisdizione[33]. A ben considerare, proprio gli Stati Uniti e i paesi di common law ci consegnano una lezione inequivoca: la circolazione delle esperienze nei diversi ruoli della giustizia rappresenta la regola.
In fondo, i più influenti componenti della Corte Suprema USA del dopoguerra sono stati prima avvocati, poi prosecutor e poi giudici: valga per tutti il celebre Earl Warren, Presidente della Corte in una delle stagioni più garantiste della sua storia (dal 1953 al 1969) e già General Attorney della California[34]. Da ultimo, l’attuale Presidente della Corte suprema degli USA John Roberts (avvocato, poi vice-procuratore generale e poi giudice della Corte d’Appello del Circuito del Distretto di Columbia dal 2003 al 2005). Lo stesso sistema inglese fornisce analoga testimonianza: per un verso, nel Crown Prosecution Service metà degli addetti sono avvocati; per altro verso, gli stessi giudici hanno la medesima provenienza.
E l’osmosi tra Accademia, magistratura e avvocatura connota il modello tedesco.
Proprio lo scambio e il confronto tra professioni e punti di vista sarebbe importante per rafforzare non tanto quella che viene definita cultura della giurisdizione, ma la comune cultura della legalità e delle garanzie, che dovrebbe essere patrimonio inalienabile, non solo di tutti i magistrati, ma di tutti gli operatori della giustizia.
In quest’ottica, mi sembra da salutare positivamente (almeno) lo spirito sotteso all’art. 7 dei p.d.l. n. 23, 434, 824 che prevede una modifica dell’art. 106, comma 3, Cost. nel senso di consentire la nomina di avvocati e professori ordinari di università in materie giuridiche, non solo in Cassazione, ma «a tutti i livelli della magistratura giudicante».
Nel merito, la proposta appare un po’ semplicistica e asimmetrica.
Per un verso, sembra adeguato richiedere dei meriti insigni per la nomina in Cassazione e quindi l’attuale comma 3 andrebbe lasciato inalterato. Si dovrebbe infatti far tesoro dell’esperienza maturata sotto la vigenza del r.d. n. 2626/1865 – il primo “ordinamento giudiziario” italiano –, che contemplava la nomina dei magistrati da parte del Ministro della Giustizia in alternativa al concorso e tale canale venne spesso utilizzato per gli incarichi apicali della magistratura[35]. Magari, meriterebbe poi rivedere la disciplina posta dalla l. n. 303 del 1998, la quale prevede l’abbandono della carriera universitaria e l’inquadramento nella carriera della magistratura. Sarebbe invece preferibile prevedere la possibilità di vivere l’esperienza in magistratura come temporanea, consentendo poi un ritorno all’università.
Per altro verso, con riguardo all’accesso agli uffici di merito, si dovrebbe naturalmente prevedere una delibera del CSM; per di più, non si comprende perché per i professori si richiede lo status di ordinario, mentre per gli avvocati non si fa alcun cenno neanche all’anzianità. Forse, si potrebbe ragionare sul riferimento ai professori “ordinari”, che può apparire un po’ stringente, posto che competenze adeguate si potrebbero ritrovare anche in docenti inquadrati come professori di seconda fascia. Specularmente, si potrebbe invece prevedere un qualche requisito, almeno di anzianità, per gli avvocati.
In fondo, in una celebre conferenza tenuta nel febbraio del 1952 a Città del Messico, Piero Calamandrei, proprio richiamando l’esperienza inglese, ricordava quanto sia importante la fiducia tra operatori che si instaura grazie alla medesima colleganza: «il barrister si fida dei giudici, perché ieri furono avvocati come lui; il magistrato si fida del barrister, perché sa che domani salirà anche lui, dalla sbarra del difensore, al banco del giudice»; insomma, «nel processo giudici e avvocati sono come specchi; ciascuno, guardando in faccia l’interlocutore, riconosce e saluta, rispecchiata in lui, la propria dignità»[36]. Separando le magistrature e i saperi, il rischio è che lo specchio vada in frantumi […]”.
NOTE
[1] Corte cost., 7 febbraio 200, n. 37, in www.cortecostituzionale.it.
[2] Lo ha ribadito, da ultimo, Corte cost., 8 marzo 2022, n. 58, ibidem.
[3] Così, R. Balduzzi, Le proposte di revisione costituzionale d’iniziativa parlamentare in tema di giustizia, in Gruppo di Pisa, 2024, n. 1, p. 352.
[4] Relazione al d.d.l. C. 1917 del Governo, p. 1.
[5] Intervista video rilasciata dal Ministro Nordio a Goffredo Buccini l’11 novembre 2023, https://www.gnewsonline.it/nordio-a-stresa-presentate-cinque-riforme-epocali/(minuto 14:04).
[6] Relazione alla p.d.l. n. 23, p. 2. La stessa affermazione si ritrova nelle relazioni di accompagnamento delle altre proposte di riforma costituzionale.
[7] Così, M. Delmas-Marty, Introduzione, in Procedure penali d’Europa, a cura di M. Chiavario, Padova, 2001, p. 21.
[8] M. Langer, From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, in World Plea Bargaining. Consensual Procedures and the Avoidance of the Full Criminal Trial, a cura di S. Thaman, Durham, 2010, p. 60.
[9] V. S. Thaman, Plea bargaining in the United States, in Plea Bargaining and Criminal Justice, a cura di M. Langer, M. Mc Conville, L. Marsh, Cheltenham-Northampton, 2024, p. 36
[10] Così, M. Langer, The diffusion of plea bargaining and the global administratisation of criminal convictions, in Plea Bargaining and Criminal Justice, cit., p. 11.
[11] Corte cost. 27 aprile 2001, n. 112.
[12] Corte cost., 14 luglio 2000, n. 283. Secondo Corte cost., ord. 25 marzo 2002, n. 75, l’evocazione dell’ulteriore parametro rappresentato dall’art. 111 Cost., nella nuova formulazione, non introduce rispetto a tale giurisprudenza «profili nuovi o diversi di illegittimità costituzionale, essendo la terzietà ed imparzialità del giudice – alla cui stregua la questione è posta – pienamente tutelate nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata novella».
[13] Corte cost., 23 maggio 2024, n. 93.
[14] Corte cost., 27 luglio 2023, n. 172.
[29] Così, P. Ferrua, Il modello costituzionale del pubblico ministero, cit., p. 33.
[30] In tal senso, G. Silvestri, Le proposte di revisione costituzionale d’iniziativa parlamentare in tema di giustizia, in Gruppo di Pisa, cit., p. 364.
[31] Testualmente, V. Grevi, Pubblico ministero e giudice: funzioni e carriere in discussione, in Pubblico ministero e riforma dell’ordinamento giudiziario, Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale (Udine 2004), Milano, 2006, p. 37.
[32] R. Romboli, L’indipendenza della magistratura. Storia, attualità, prospettive, in https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario/3250-lindipendenza-della-magistratura-storia-attualita-prospettive-roberto-romboli.
[33] Auspica la contaminazione dei saperi tra operatori della giustizia penale M. Pelissero, La crisi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Una riflessione sulla formazione post lauream nel tempo della separazione, in Dir. pen. proc., 2024, p. 843.
[34] I.J. Patrone, Il prosecutor negli Stati Uniti. Un esempio da seguire?, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-prosecutor-negli-stati-uniti-un-esempio-da-seguire.
[35] F. Dal Canto, Le proposte di revisione costituzionale d’iniziativa parlamentare in tema di giustizia, cit., p. 374.
[36] P. Calamandrei, Processo e democrazia, Padova, 1954, pp. 139, 141.
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