(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 25 giugno 2024, nella causa C-626/22, Ilva e a.
Nota di Luigi Verde.
In data 25 giugno 2024 la Corte di giustizia della UE (CGUE) si è pronunciata sui c.d. “decreti salva Ilva”. Rispondendo a tre quesiti pregiudiziali del Tribunale per le imprese di Milano, dove pende la prima class action italiana contro il gigante siderurgico, La CGUE ha bocciato, perché contrarie al diritto europeo, le «ripetute proroghe» italiane delle attività industriali (i c.d. “decreti salva Ilva”), in presenza di «individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana», affermando non solo la doverosità del riesame dell’autorizzazione all’esercizio dell’installazione considerando, «oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale», ma anche la possibilità di sospensione delle attività, in assenza di siffatte verifiche o di riscontri problematici per la tutela della salute e dell’ambiente.
Così afferma la CGUE: se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana, l’esercizio dell’acciaieria Ilva dovrà essere sospeso. Spetta al Tribunale di Milano valutarlo. La nozione di «inquinamento» ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali include i danni all’ambiente e alla salute umana. La previa valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva nell’Italia meridionale deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio previsti da tale direttiva. Nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all’attività dell’installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione dev’essere sospeso.
La CGUE ha fornito un’interpretazione estensiva della suddetta direttiva, diversa da quella sostenuta dal Governo italiano, affermando che essa:
a)“deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva”;
b)“deve essere interpretata nel senso che, ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione”;
c)“deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana,” affermando che, “[q]ualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso”.
1.L’acciaieria Ilva si trova a Taranto, nell’Italia meridionale.
Essa ha iniziato le sue attività nel 1965.
Contando circa 11.000 dipendenti e avendo una superficie di circa 1 500 ettari, è una delle più grandi acciaierie d’Europa.
Nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’acciaieria provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona[1]. Varie misure per la riduzione del suo impatto sono state previste sin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti.
2.Numerosi abitanti della zona hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano contro il proseguimento dell’esercizio dell’acciaieria. Essi hanno sostenuto che le sue emissioni nuocciono alla loro salute e che l’installazione non è conforme ai requisiti della direttiva relativa alle emissioni industriali[2].
Il Tribunale di Milano si chiede se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva al fine di garantirne la continuità siano in contrasto con la direttiva. Esso ha quindi adito la Corte al riguardo.
3.La Corte sottolinea anzitutto lo stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto dell’Unione, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa rileva che la direttiva contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. Mentre, secondo il governo italiano, la direttiva non fa alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario, la Corte rileva che la nozione di «inquinamento» ai sensi di tale direttiva include i danni tanto all’ambiente quanto alla salute umana. Pertanto, la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio.
Orbene, secondo il Tribunale di Milano, tale presupposto non è stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario.
Il gestore deve altresì valutare tali impatti durante tutto il periodo di esercizio della sua installazione.
Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, le norme speciali applicabili all’acciaieria Ilva hanno consentito di rilasciarle un’autorizzazione ambientale e di riesaminarla senza considerare talune sostanze inquinanti o i loro effetti nocivi sulla popolazione circostante.
Ebbene, la Corte rileva che il gestore di un’installazione deve fornire, nella sua domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio.
La Corte afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti.
In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso.
[1] Vi sono valutazioni del danno sanitario redatte negli anni 2017, 2018 e 2021 che attestano una relazione causale tra l’alterato stato di salute dei residenti nell’area di Taranto e le emissioni dell’acciaieria Ilva, specie con riferimento alle polveri sottili PM10 e all’anidride solforosa (SO2) di origine industriale. Sono stati rilevati altri inquinanti connessi all’attività dell’acciaieria, quali il rame, il mercurio e il naftalene, nonché le polveri sottili PM2,5 e PM10. In un rapporto del gennaio 2022 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Taranto è stata inserita tra le «zone di sacrificio». Si tratta di zone caratterizzate da livelli estremi di inquinamento e di contaminazione da sostanze tossiche nelle quali le popolazioni vulnerabili ed emarginate subiscono molto più delle altre le conseguenze dell’esposizione all’inquinamento e alle sostanze pericolose sulla salute, sui diritti umani e sull’ambiente.
[2] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
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