RISOLUZIONE del PE sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell’UE congelati. 18 Gennaio 2024.
1.Il Parlamento Europeo si è dichiarato pronto ad applicare le misure giuridiche e politiche a sua disposizione qualora la Commissione sblocchi i fondi europei, fissati per un ammontare di 10,2 miliardi di euro, in favore dell’Ungheria. A tal proposito il Parlamento Europeo ritiene che l’Ungheria non soddisfi un livello sufficiente di indipendenza della magistratura, compromettendo in questo modo lo stato di diritto. Per tale ragione, il Parlamento, attraverso la Risoluzione non vincolante 2024/2512(RSP) del 18 gennaio 2024, adottata con 345 voti a favore, 104 contrari e 29 astensioni, ha espresso rammarico e seria preoccupazione per la situazione dello stato di diritto in Ungheria e per la decisione della Commissione secondo cui la c.d. condizione abilitante orizzontale relativa alla Carta dei diritti fondamentali sia stata soddisfatta per quanto riguarda la magistratura, consentendo pertanto l’accesso alle autorità ungheresi a una parte dei fondi europei bloccati. Il Parlamento ha invitato la Commissione a garantire che non sia effettuato alcun pagamento a favore dell’Ungheria fino a quando i traguardi (compresi i “super traguardi”) non saranno considerati soddisfacenti.
2.Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell’UE congelati (2024/2512(RSP))
“[…] Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 1,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“la Carta”),
– visti la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i relativi protocolli,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
– visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021)0569),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione[1] (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),
– visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[2] (regolamento RRF),
– visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti[3] (regolamento recante disposizioni comuni),
– viste le sue precedenti risoluzioni sullo Stato di diritto in Ungheria, in particolare quelle del 12 settembre 2018[4], dell’8 luglio 2021[5], del 15 settembre 2022[6], del 16 gennaio 2020[7], del 24 novembre 2022[8] e del 1º giugno 2023[9],
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2023, sulla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021 – 2027 (COM(2023)0336),
– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2023 sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027[10],
– visti i capitoli per paese sull’Ungheria contenuti nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto, in particolare quelle del 2021, del 2022 e del 2023,
– visto l’articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all’articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani;
B. considerando che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE costituisce un requisito per poter beneficiare di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati a tale Stato membro; che, a norma dell’articolo 7 TUE, l’Unione può valutare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all’articolo 2 o può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2;
C. considerando che in Ungheria lo Stato di diritto si sta deteriorando da vari anni a seguito delle azioni sistematiche del suo governo; che tale situazione non è stata affrontata sufficientemente, che permangono numerose preoccupazioni e che continuano a emergere molte problematiche; che la situazione di vari gruppi vulnerabili, in particolare donne, persone LGBTIQ+, rom, migranti, richiedenti asilo e rifugiati, si è notevolmente deteriorata negli ultimi anni e che essi continuano a subire violazioni dei diritti fondamentali senza che istituzioni indipendenti siano in grado di proteggerli o siano disposte a farlo; che l’assenza dello Stato di diritto ha portato al controllo, da parte del governo ungherese, dei media statali e privati e a un costante abuso delle già permissive leggi sul lavoro, nonché al degrado ambientale;
D. considerando che il 3 maggio 2023 l’Assemblea nazionale ungherese ha approvato un pacchetto di riforma del sistema giudiziario senza un controllo parlamentare o una consultazione pubblica adeguati; che tale pacchetto, nonostante le successive integrazioni, non rivede in alcun modo le recenti nomine politiche ai massimi livelli del sistema giudiziario del paese;
E. considerando che il 12 dicembre 2023 l’Assemblea nazionale ungherese ha approvato un pacchetto di “protezione della sovranità nazionale” senza un controllo parlamentare o una consultazione pubblica adeguati; che tale pacchetto offre all’esecutivo maggiori opportunità di mettere a tacere e stigmatizzare le voci e gli oppositori indipendenti;
F. considerando che l’Ungheria è uno dei maggiori beneficiari dei fondi dell’UE, grazie a oltre 32 miliardi di EUR di fondi a titolo del regolamento recante disposizioni comuni e di NextGenerationEU, fondi assegnati all’Ungheria nell’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); che il deterioramento dello Stato di diritto in Ungheria rappresenta un rischio significativo per la tutela degli interessi finanziari dell’UE e per l’esecuzione del bilancio dell’Unione europea in Ungheria;
G. considerando che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è della massima importanza in quanto è uno degli strumenti più efficaci volti a proteggere il bilancio dell’UE;
H. considerando che il 15 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria[11]; considerando che, a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, la Commissione ha monitorato l’attuazione delle misure correttive proposte dall’Ungheria nel corso della procedura prevista nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio; che le misure includono la sospensione del 55 % degli impegni di bilancio nell’ambito di tre programmi operativi della politica di coesione, come pure il divieto di assumere impegni giuridici con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX del 2021 e con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico; che nel dicembre 2023 la Commissione ha riesaminato la situazione dell’Ungheria e ha confermato che il rischio per il bilancio dell’Unione è rimasto invariato dal dicembre 2022 e che le misure del Consiglio non dovrebbero essere né adattate né revocate;
I. considerando che il 15 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Ungheria, che stabilisce vari traguardi che dovrebbero essere efficacemente raggiunti prima della presentazione della prima richiesta di pagamento; che il 7 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione che approva il piano modificato per la ripresa e la resilienza dell’Ungheria, compreso un capitolo dedicato a REPowerEU;
J. considerando che il 22 dicembre 2022 la Commissione ha adottato un accordo di partenariato con l’Ungheria; che la Commissione ha altresì approvato vari programmi operativi, stabilendo nel contempo numerose condizioni abilitanti orizzontali e tematiche; che la Commissione ha concluso che l’Ungheria non stava soddisfacendo le condizioni abilitanti orizzontali relative alla Carta per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario e le disposizioni di varie leggi che presentano gravi rischi per i diritti delle persone LGBTIQ+, la libertà accademica e il diritto di asilo; che l’Ungheria ha concluso, nella sua autovalutazione, che varie condizioni abilitanti tematiche non erano state soddisfatte e la Commissione ne ha preso atto; che sia le condizioni abilitanti orizzontali che quelle tematiche devono essere rispettate durante l’intero periodo di programmazione affinché le spese siano rimborsate a titolo del bilancio dell’UE;
K. considerando che il 13 dicembre 2023 la Commissione ha adottato una decisione in cui si afferma che la condizione abilitante orizzontale della Carta in relazione all’indipendenza della magistratura è stata soddisfatta; che tale decisione significa che le autorità ungheresi possono iniziare a chiedere rimborsi che ammontano a circa 10,2 miliardi di EUR a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei;
L. considerando che il 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo non è riuscito a raggiungere l’unanimità sulla decisione di modificare il QFP per il periodo 2021-2027; che tale fallimento si sarebbe verificato a causa dell’opposizione del primo ministro ungherese; che il mancato raggiungimento di un accordo sulla revisione del QFP compromette gravemente la continuità e la prevedibilità degli aiuti finanziari concessi dall’UE all’Ucraina, con gravi implicazioni strategiche per l’Unione;
M. considerando che, secondo gli indici pertinenti, nell’ultimo decennio l’Ungheria si è trasformata in un regime ibrido di autocrazia elettorale;
1. ribadisce le conclusioni, preoccupazioni e raccomandazioni espresse nelle sue precedenti risoluzioni sulla situazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria; condanna i tentativi deliberati, continui e sistematici del governo ungherese di pregiudicare i valori fondanti dell’Unione sanciti dall’articolo 2 TUE; esprime profonda preoccupazione per l’ulteriore erosione della democrazia, nonché per il deterioramento dello Stato di diritto e della situazione dei diritti fondamentali in Ungheria che sono stati osservati a partire dall’approvazione da parte del Parlamento della risoluzione del 15 settembre 2022, in particolare per quanto riguarda la recente adozione del pacchetto “protezione della sovranità nazionale”; ricorda che il governo ungherese è il solo responsabile del ripristino del rispetto del diritto dell’UE e dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE;
2. deplora vivamente l’incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell’ambito delle procedure in corso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, TUE; ribadisce il suo appello al Consiglio a tener conto di tutti i nuovi sviluppi che interessano lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; ribadisce il suo invito al Consiglio a formulare raccomandazioni nel quadro di tale procedura; sottolinea che il Consiglio condivide la responsabilità della protezione dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE e che il mancato rispetto di tale responsabilità avrebbe conseguenze durature e potenzialmente dannose; invita il Consiglio europeo e gli Stati membri ad agire e a determinare se l’Ungheria abbia commesso gravi e persistenti violazioni dei valori dell’UE ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;
3. condanna fermamente le azioni del Primo ministro dell’Ungheria, che ha deciso di bloccare la decisione sulla revisione essenziale del QFP, compreso il pacchetto di aiuti all’Ucraina, in totale mancanza di rispetto e in piena violazione degli interessi strategici dell’UE; ritiene che tali azioni violino il principio di leale cooperazione sancito dai trattati; sottolinea che l’UE non può in alcun modo cedere ai ricatti e negoziare gli interessi strategici dell’UE e dei suoi alleati rinunciando ai propri valori; insiste con forza sulla necessità di un rafforzamento urgente e mirato del QFP, che risponda alle esigenze dei cittadini e tenga fede agli impegni politici già assunti, compresi i finanziamenti per l’Ucraina; invita il Consiglio europeo a trovare con urgenza un accordo su tale posizione in occasione del vertice straordinario del 1º febbraio 2024;
4. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2023, che conferma che il rischio per il bilancio dell’Unione è rimasto invariato dal dicembre 2022, prorogando in tal modo le misure adottate a norma del regolamento sulla condizionalità; è del parere che ciò confermi le precedenti preoccupazioni e raccomandazioni del Parlamento in materia; ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari o i beneficiari finali dei fondi dell’UE non siano privati di tali fondi, come stabilito nel regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; sottolinea che le misure volte a contrastare le violazioni dello Stato di diritto sono essenziali per accrescere la fiducia dei cittadini nell’UE;
5. esprime rammarico e ribadisce la sua seria preoccupazione per la decisione della Commissione secondo cui la condizione abilitante orizzontale relativa alla Carta è stata soddisfatta per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura, consentendo in tal modo alle autorità ungheresi di presentare domande di rimborso per un importo fino a 10,2 miliardi di EUR, senza che vi siano adeguati meccanismi di controllo o procedure di appalto pubblico intesi a garantire la sana gestione finanziaria e la protezione del bilancio dell’UE; ritiene che tale decisione sia politicamente in contraddizione con la decisione di prorogare le misure adottate a norma del regolamento sulla condizionalità ed esprime rammarico per il fatto che il Parlamento non è stato adeguatamente informato durante tale processo; sottolinea che la Commissione ha il compito di valutare in modo indipendente e obiettivo il rispetto da parte dell’Ungheria della legislazione applicabile, senza compromettere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ritiene che, anche dopo le recenti riforme, l’Ungheria non soddisfi il livello di indipendenza della magistratura stabilito nella Carta, come indicato dagli esperti in Ungheria e a livello internazionale, in quanto le misure adottate non forniscono garanzie sufficienti nei confronti dell’influenza politica e possono essere eluse o applicate in modo non adeguato; esprime preoccupazione, in particolare, per quanto riguarda il permanere di ostacoli ai rinvii pregiudiziali, i problemi relativi all’assegnazione delle cause nella Corte suprema (Kúria) e le carenze nel sistema di nomina del presidente della Kúria; esorta la Commissione a condividere, unitamente alla decisione, una motivazione scritta dettagliata; invita la Commissione a riesaminare la sua decisione, in particolare alla luce delle misure nazionali decise dopo la sua adozione, e ad astenersi dall’erogare fondi fino a quando la legislazione pertinente sarà stata integralmente attuata e le misure adottate avranno dimostrato la loro efficacia nella pratica;
6. rinnova i suoi precedenti inviti alla Commissione a garantire che non sia effettuato alcun pagamento a titolo dell’RRF alle autorità ungheresi fino a quando i traguardi (compresi quelli denominati “supertraguardi”) e gli obiettivi connessi al primo pagamento saranno stati conseguiti in modo soddisfacente e avranno dimostrato la loro sostenibilità nella pratica; è del parere che le attuali disposizioni in materia di audit e controllo messe in atto dalle autorità ungheresi, attraverso una procedura accelerata per soddisfare i criteri necessari per le riforme del sistema giudiziario, debbano dimostrare risultati concreti, sostenibili e verificabili nella pratica, in particolare per quanto riguarda la soluzione dei problemi sistemici, prima che i fondi dell’UE possano essere erogati; invita la Commissione a eseguire una nuova valutazione aggiornata, in particolare, dello stato dell’indipendenza della magistratura in Ungheria, in particolare alla luce degli sviluppi successivi all’adozione della decisione;
7. sottolinea che le autorità ungheresi devono garantire pari opportunità di accesso ai finanziamenti dell’UE per i cittadini, le imprese, la società civile, le ONG e gli enti locali e regionali, e devono assicurare un controllo giudiziario indipendente e meccanismi di denuncia imparziali ed efficaci; condanna le pratiche discriminatorie sistemiche segnalate nei confronti del mondo accademico, dei giornalisti, dei partiti politici e della società civile, come pure delle imprese in alcuni settori; si rammarica delle pratiche commerciali di matrice politica che conferiscono un vantaggio sleale ai concorrenti, delle procedure di appalto pubblico non trasparenti e manipolate, delle offerte pubbliche di acquisto da parte del governo e di entità con legami con il Primo ministro e dell’utilizzo dei fondi dell’UE per arricchire alleati politici del governo in contraddizione con le norme dell’UE in materia di concorrenza e appalti pubblici; sottolinea che lo Stato di diritto è fondamentale per il funzionamento del mercato unico nell’UE;
8. evidenzia l’importante ruolo della Presidenza del Consiglio nel portare avanti i lavori del Consiglio sulla legislazione dell’UE, garantendo la continuità dell’agenda dell’UE e rappresentando il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell’UE; si chiede se l’Ungheria sarà in grado di adempiere in modo credibile a tale compito nel 2024, in considerazione della sua inosservanza del diritto dell’UE, dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione; ricorda che in alcuni casi il Presidente del Consiglio europeo potrebbe essere sostituito dal membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio; chiede al Consiglio di trovare quanto prima soluzioni adeguate per attenuare tali rischi; ricorda che il Parlamento può adottare le opportune misure qualora tale soluzione non venga trovata; invita il Presidente del Consiglio e gli Stati membri ad avviare immediatamente procedure per riformare il processo decisionale in seno al Consiglio, allo scopo di porre fine all’abuso del diritto di veto e ai ricatti in seno al Consiglio europeo e ad altre istituzioni europee;
9. sottolinea che le misure necessarie per l’erogazione dei finanziamenti dell’UE, quali definite dalle pertinenti decisioni adottate a norma del regolamento recante disposizioni comuni, del regolamento RRF e del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, devono essere trattate come un unico pacchetto integrale, e che non dovrebbero essere effettuati pagamenti anche se vi sono progressi in uno o più ambiti ma permangono carenze in altri; conferma il proprio impegno a garantire che i fondi dell’UE raggiungano la popolazione ungherese, in particolare attraverso finanziamenti diretti agli enti locali e regionali e alla società civile, quando saranno soddisfatte le condizioni, e sottolinea che le autorità ungheresi sono le sole responsabili per la situazione attuale;
10. ribadisce il suo invito alla Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti a sua disposizione per far fronte a un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti dell’Unione da parte dell’Ungheria, con particolare riferimento alle misure finanziarie e alle procedure d’infrazione accelerate, alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alle misure inerenti alla mancata esecuzione delle sentenze della Corte; si attende un’azione tempestiva in seguito all’adozione del pacchetto di “protezione della sovranità nazionale”;
11. incarica la sua commissione giuridica di adottare quanto prima le misure necessarie in relazione alla decisione della Commissione che prevede di scongelare 10,2 miliardi di EUR, in particolare chiedendo l’analisi del Servizio giuridico in conformità con l’articolo 149 del regolamento, ai fini dell’esame della legittimità della decisione C(2023) 9014 dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; ricorda la possibilità per il Parlamento di applicare le misure giuridiche e politiche a sua disposizione qualora la Commissione sblocchi i fondi senza che i criteri siano soddisfatti o qualora essa non garantisca la piena attuazione della legislazione pertinente, in considerazione della sua responsabilità di agire in veste di custode dei trattati e di tutelare gli interessi finanziari dell’UE; ricorda che la Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d’Europa, all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.
NOTE
[1] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
[2] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
[3] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
[4] Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione (GU C 433 del 23.12.2019, p. 66).
[5] Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell’UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (GU C 99 dell’1.3.2022, p. 218).
[6] Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione (GU C 125 del 5.4.2023, p. 463).
[7] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l’Ungheria (GU C 270 del 7.7.2021, p. 91).
[8] Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell’Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese (GU C 167 dell’11.5.2023, p. 74).
[9] Risoluzione del Parlamento europeo del 1º giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell’UE congelati (GU C, C/2023/1223 del 21.12.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj?locale=it).
[10] Testi approvati, P9_TA(2023)0335.
[11] GU L 325 del 20.12.2022, pag. 94.
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