Sull’udienza cartolare, o da remoto. Riflessioni sulle nuove modalità di svolgimento dell’udienza a seguito della riforma del processo civile.
12 Dicembre 2022
A cura di Beatrice Magarò (Consigliere Corte appello Catanzaro)
(Fonte: Centro Studi Nino Abbate, Civile e Procedura civile)
Una delle novità più rilevanti introdotte da Dlgs 149/2022 concerne la possibilità per il Giudice di disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi o sia sostituita dal deposito di note, per come espressamente disposto dal nuovo testo dell’art.127 c.p.c. (che richiama le nuove disposizioni di cui agli artt.127 bis e ter c.p.c.), cosi come modificato dal decreto predetto.
Tale normativa si applica, a partire dal 1° gennaio 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data.
L’esperienza maturata a seguito della normativa emergenziale adottata durante il periodo della pandemia, ha consentito di conoscere vantaggi e svantaggi dell’udienza cartolare o da remoto, sicchè il decreto, recependo le prassi già formatesi all’interno degli Uffici giudiziari, ha sostanzialmente rimesso all’autorità giudiziaria la possibilità di scegliere la modalità di svolgimento dell’udienza, in ragione della natura della causa e di ogni altra circostanza del caso concreto, in modo da garantire efficienza, nel rispetto comunque del contraddittorio e della necessità di assicurare alle parti un’adeguata difesa.
Nello specifico, l’art. 127 bis ha previsto che lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.
Uno dei problemi che si erano posti, già nel periodo emergenziale, riguarda proprio la valutazione dell’istanza di trattazione in presenza, essendosi comunque già consolidato, nella prassi, il convincimento che quest’ultima debba essere motivata, in maniera specifica e circostanziata e non facendo un mero rinvio alla complessità della causa, ciò tanto per l’udienza cosiddetta da remoto che per l’udienza cartolare, disciplinata dal successivo art.127 ter, atteso che già a monte vi è una valutazione dell’organo giudicante in ordine alla compatibilità di tale tipo di udienza con il caso da trattare.
A norma, invece, del nuovo art. 127 ter l’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
L’ipotesi contemplata dall’art.127 ter è quella relativa alla cosiddetta udienza cartolare, in cui la discussione in presenza è sostituita dallo scambio di note scritte contenenti istanze e conclusioni delle parti succintamente motivate. Il provvedimento che dispone la trattazione scritta presuppone, come detto, una valutazione di compatibilità di tale modalità di trattazione dell’udienza con la natura della causa e lo stato del processo, ferma restando la possibilità per le parti di opporsi con istanza motivata. La novità rispetto al periodo emergenziale, riguarda quello che sembrerebbe un obbligo per il Giudice di disporre l’udienza in presenza in caso di istanza congiunta, nel qual caso, il Giudice dovrebbe comunque disporre la trattazione in presenza anche in difetto di motivazione dell’istanza. Altra novità riguarda l’ipotesi del mancato deposito di note entro il termine assegnato, nel qual caso il Giudice dovrà fissare una nuovo termine definito espressamente perentorio, scaduto il quale, in caso di mancato deposito di note la causa sarà cancellata dal ruolo ed estinta, in analogia con quanto disposto per il rito ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt.181 e 309 c.p.c..
Ci si chiede se sia possibile dare termini cosiddetti sfalzati, in modo da garantire il contraddittorio sulle avverse deduzioni, anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 127, secondo cui spetta al giudice la direzione del processo, nel qual caso la scadenza del termine da cui decorrono i termini per il Giudice per provvedere andrà coincidere con il termine concesso per le repliche, mentre nel periodo emergenziale il Giudice provvedeva il giorno dell’udienza, che non dovrà quindi, essere fissata, in applicazione della nuova normativa.
Nel giudizio di appello, la normativa predetta deve coordinarsi con il nuovo 349 bis a norma del quale, quando l’appello è proposto davanti alla Corte di appello, il Presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione della causa. Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni.
Deve ritenersi che proprio nel momento in cui il Consigliere Istruttore riceve il fascicolo, a seguito del decreto di designazione del Presidente, lo stesso potrà disporre la trattazione scritta o l’udienza da remoto, in modo da rispettare i termini di cui ali artt.127 bis e ter.
La nuova normativa entrerà in vigore dal 01 gennaio 2023, e l’applicazione pratica consentirà di sciogliere tanti interrogativi, in ordine alla gestione del fascicolo, alla selezione delle udienze che è opportuno trattare da remoto o con scambio di note scritte, alle modalità di fissazione dell’udienza cartolare, agli adempimenti della cancelleria, in sintesi alla nuova organizzazione del lavoro del Giudice.
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