(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 1° marzo 2025, n. 5393

Illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento. Superamento del periodo di comporto. Consumazione del diritto di recesso. Lettere di licenziamento. Assenze computate. Risarcimento del danno. Inammissibilità 

“[…] La Corte di cassazione

(omissis)

Rilevato che

1. la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado che, revocata la ordinanza emessa all’esito della fase a cognizione sommaria, aveva integralmente respinto la domanda di S.A. intesa all’accertamento della illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli da Poste Italiane s.p.a. in data 5.12.2019, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la società a corrispondere a titolo di indennità risarcitoria la somma di euro 19.887,40, oltre accessori di legge;

2. la Corte di merito ha confermato la valutazione di inammissibilità, nella fase di opposizione, della deduzione di motivi di illegittimità del licenziamento ulteriori rispetto a quelli prospettati in domanda ove, come avvenuto nel caso di specie, non fondati sui medesimi fatti costitutivi allegati nel ricorso ex art. 1 comma 47 l. n. 92 /2012; ha infatti rilevato che il tema della consumazione del diritto di recesso della società in ragione delle precedenti lettere di licenziamento inviate non era mai stato posto in precedenza; ha ritenuto, in ogni caso, non ravvisabile nella condotta datoriale una volontà di rinuncia al licenziamento per effetto delle lettere inviate prima del 5 dicembre 2019, circostanza che trovava la sua logica spiegazione nella ricostruzione di Poste Italiane s.p.a. la quale aveva sostenuto di avere più volte inviato la stessa ed identica missiva all’opponente ritenendo che il lavoratore non avesse ricevuto le precedenti missive spedite al suo indirizzo, perché non in casa; in relazione al profilo di censura che investiva la computabilità, come giorno di assenza, del giorno 20 novembre, giorno in cui il lavoratore, addetto al turno di notte, iniziato il 19 novembre, aveva lavorato fino alle prime ore del mattino recandosi successivamente, dopo fine turno, dal medico che aveva certificato da quella data il suo stato di malattia, con conseguente assenza dal lavoratore al turno notturno del giorno 20, con orario 22,13/5,57, prima di prendere servizio dal 21 successivo presso il CD Laurentino, dove era stato trasferito, la Corte di merito ha ritenuto fondata la deduzione di genericità della motivazione riferita alla lettera di licenziamento, sul rilievo che, venendo in considerazione un’ipotesi di comporto per sommatoria, occorreva la indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la piena esplicazione delle difese del lavoratore; a tanto conseguiva, ferma la risoluzione del rapporto di lavoro, la condanna della società al risarcimento del danno nella medesima misura liquidata con la ordinanza (poi revocata) emessa all’esito della fase a cognizione sommaria, misura non oggetto di specifica contestazione delle parti;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.A. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 1 comma 51, l. n. 92/2012 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione del licenziamento relativo all’esaurimento in capo a Poste Italiane s.p.a. del potere di recesso; sostiene che la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato nella fase di opposizione non si configura come domanda nuova, inammissibile per modifica della causa petendi;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 1335 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che gli effetti delle precedenti lettere di licenziamento, giunte all’indirizzo del destinatario, non avessero prodotto efficacia.

Argomenta che la società Poste medesima aveva ammesso di avere inviato, per ben due volte, un’identica missiva di licenziamento, la quale era giunta all’indirizzo del destinatario senza mai essere ritirata dal lavoratore; ciò aveva comportato la realizzazione degli effetti giuridici delle prime missive di licenziamento con conseguente illegittimità dell’ultima poiché fondata sui medesimi fatti costitutivi;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di valida impugnazione della decisione di secondo grado;

3.1. si premette che il decisum di secondo grado risulta fondato su due autonome rationes decidendi:

a) inammissibilità, nella fase di opposizione, della deduzione di motivi di illegittimità (in concreto rinunzia al potere di recesso della parte datoriale) del licenziamento ulteriori rispetto a quelli prospettati in domanda (mancato superamento del periodo di comporto), ove non fondati sui medesimi fatti costitutivi allegati nel ricorso ex art. 1 comma 47 l. n. 92 /2012 (sentenza, punto 12.1);

b) concreto accertamento, <<in ogni caso>> della inconfigurabilità nella condotta datoriale di una volontà di rinunzia al proposto licenziamento per effetto delle lettere inviate dalla società all’indirizzo del lavoratore prima del 5 dicembre 2019 ( sentenza punto 12.2.).

Il motivo in esame investe solo il profilo attinente alla questione della inammissibilità di nuovi motivi di illegittimità del recesso datoriale ma nulla argomenta per contrastare l’accertamento della insussistenza in concreto di una volontà di rinunzia ad esercitare il diritto di recesso da parte di Poste Italiane, accertamento di per sé solo idoneo a sorreggere la decisione di secondo grado di rigetto del reclamo del lavoratore;

4. alla luce delle considerazioni che precedono, la censura formulata con il secondo motivo di ricorso in tema di conoscibilità, ai sensi dell’art. 1335 c.c., da parte del destinatario, degli atti di recesso, anteriori a quello del 19 novembre, pervenuti all’indirizzo del lavoratore, oltre a non essere pertinente alle ragioni della decisione, risulta assorbita dall’accertamento, avente carattere definitivo, della inconfigurabilità, in concreto, di una volontà di rinunzia al recesso da parte di Poste Italiane s.p.a., preclusiva, della intimazione di un successivo ( rectius, invio di una lettera di ) licenziamento fondato sui medesimi fatti, come in effetti avvenuto;

4. all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge […]”.