Il 1° settembre ha preso il via il “Supporto per la Formazione e il Lavoro” (SFL), di cui all’art. 12 del cd. “Decreto lavoro” (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023). Questo provvedimento è finalizzato al “processo di attivazione al lavoro”, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

La Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, riporta due decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuativi del suddetto provvedimento.

Secondo dati finora disponibili, sono state inserite e completate poco più di 10 mila domande sul portale dedicato, a fronte di circa 180 mila persone che avrebbero perso il reddito di cittadinanza (avvisate tramite sms). Una delle ragioni del lento avvio del nuovo sussidio risiede, secondo alcuni, nella laboriosa procedura di attivazione.

La Circolare Inps del 29 Agosto 2023, n. 77 fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura, istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Di seguito lo schema di informazioni predisposto dall’Inps (con minimi adattamenti da parte della Redazione di q. Rivista)

“1.Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di:

-formazione e accompagnamento al lavoro;

-qualificazione e riqualificazione professionale;

-politiche attive del lavoro, comunque denominate;

-progetti utili alla collettività;

-servizio civile universale.

2.Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:

-di età compresa tra i 18 e i 59 anni;

-in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici. 

3.Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è istituito dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), dal 1° settembre 2023.

Per usufruire della misura, bisogna:

-presentare domanda di SFL all’INPS in via telematica;

-iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la piattaforma informatica realizzata per:

-agevolare la ricerca del lavoro;

-individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari. 

-sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria della domanda

sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato

-frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa

4.Ai fini dell’accesso alla prestazione bisogna possedere, per tutta la durata, i seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere:

-cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;

-familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;

-cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

-titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Requisiti economici

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:

-ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;

-valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;

-patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;

-patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:

–6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;

–8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;

–10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

—5.000 euro per ogni componente con disabilità;

—7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

-non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:

–autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;

–navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere. 

Ulteriori requisiti sono:

-non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;

-non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

-la misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;

assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

Obblighi di comunicazione

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione:

dei redditi;

-del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia;

-del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena la decadenza dal beneficio);

-ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.

Destinatari dell’Assegno di Inclusione (ADI) che possono accedere al SFL

Dal 1° gennaio 2024, potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (ADI), che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (obblighi genitoriali), purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

Incompatibilità

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con:

-Reddito di cittadinanza;

-Pensione di cittadinanza;

-ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

5.La domanda può essere presentata online all’INPS, dal 1° settembre 2023:

direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL;

tramite gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.

Gli utenti possono scaricare il tutorial (Pdf 12,5 MB) con tutte le istruzioni e accedere direttamente alla piattaforma SIISL. Gli interessati devono iscriversi alla piattaforma e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), per compilare e inviare la domanda e, quindi, ottenere il beneficio economico di 350 euro.