Legge 19 febbraio 2025, n. 22. Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 1.Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell’istruzione e del merito, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

2. All’esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Art. 2. Mappatura delle esperienze e dei progetti già esistenti

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata di un’analisi dell’impatto dei progetti e dei risultati prodotti.

Art. 3.Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell’istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell’istruzione e del merito con la collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonchè delle università, degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.

Art. 4. Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all’individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un’educazione realmente inclusiva ed equa;

b) all’individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonchè dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente;

c) all’individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;

d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito è costituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.

6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell’istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

8. Per l’attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico dell’autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 5. Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale

1. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, anche nell’ambito dei percorsi dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonchè le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria […].