Rapporto di lavoro. Svolgimento nei giorni festivi di compiti ulteriori. Compenso aggiuntivo. Prova.
Corte di Cassazione. Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8574.Corte di Cassazione. Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8574.
Rapporto di lavoro. Sorveglianza dell’immobile. Svolgimento nei giorni festivi di compiti ulteriori. Compenso aggiuntivo. Prova.
Dal testo dell’Ordinanza
“[…] Rilevato:
– che, con sentenza del 14 aprile 2015, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da G.N. nei confronti del Comune di Portici, avente ad oggetto la condanna dell’Ente, relativamente al periodo dall’1.7.1998 al 2005, al pagamento delle spettanze dovute per l’opera prestata alle dipendenze dell’Ente medesimo quale custode dell’edificio comunale “Villa S.” con godimento dell’alloggio nella giornata della domenica e nelle festività infrasettimanali nella misura del 100% della retribuzione giornaliera;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il ricorso introduttivo carente delle allegazioni in fatto funzionali ai fini della decisione nel merito ed, in ogni caso, in relazione all’accertamento comunque compiuto dal giudice di prime cure, non raggiunta la prova dello svolgimento nei giorni festivi di compiti ulteriori rispetto ad un dovere di generica sorveglianza dell’immobile, tipico delle mansioni attribuite senza alcun compenso aggiuntivo in quanto insito nella funzione svolta;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune;
– che il ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla carenza ai fini del decidere delle allegazioni in fatto di cui al ricorso;
– che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del “Regolamento per il servizio di custodia degli edifici comunali” adottato dal Comune di Portici, il ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo della desumibilità delle caratteristiche in fatto della prestazione resa continuativamente senza fruizione dei riposi sulla base delle sole previsioni del regolamento di servizio che tanto prevedeva in caso di contestuale assegnazione dell’alloggio;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’espletamento 24 ore su 24 del servizio passivo essendo a ciò obbligato per prescrizione del regolamento di servizio;
-che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. è prospettata in relazione all’asserita illegittimità della pronunzia della Corte territoriale circa il diniego, a fronte della mancata fruizione del riposo settimanale del risarcimento del danno stante il carattere intrinseco del danno da usura psicofisica non abbisognevole di prova;
-che appare opportuno evidenziare come, unitariamente considerata, l’impugnazione proposta sia volta a censurare l’aver la Corte territoriale disatteso l’impostazione di fondo sottesa al giudizio, secondo cui sarebbe rinvenibile nella disciplina posta dal “Regolamento per il servizio di custodia degli edifici comunali” ed in particolare nella disposizione che definisce il servizio passivo cui è obbligato il custode assegnatario dell’alloggio in loco l’attestazione della circostanza in fatto di non aver, in quanto tenuto ad un servizio di vigilanza 24 ore su 24, fruito del riposo settimanale ed il fondamento in diritto della pretesa risarcitoria, commisurata al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuno dei giorni di riposo non fruiti, conseguente al danno da usura psicofisica sussistente in re ipsa;
-che -al di là del profilo di inammissibilità che deriva dal costante riferirsi delle difese ad altra fattispecie che vede coinvolto altro soggetto (tale Imperato, vedi p. 15 del ricorso) evidentemente sempre impiegato nei servizi di custodia degli edifici del Comune di Portici, ma addetto non come l’odierno ricorrente alla “Villa Savonarola” bensì al mercato ortofrutticolo- è a dirsi come, così prospettata, l’impugnazione debba ritenersi infondata atteso che è il riferimento al medesimo “Regolamento per il servizio di custodia degli edifici comunali” ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 8 secondo cui “Al custode viene garantito il diritto di usufruire delle ferie e dei permessi previsti dalle norme vigenti nonché il diritto di usufruire di una giornata di riposo settimanale che non deve coincidere con i giorni di servizio effettivo. I periodi di ferie devono essere concordati con il Dirigente del settore cui fa capo la struttura custodita e da quest’ultimo autorizzati. Durante le assenze sopra indicate il Dirigente del settore personale, su indicazione del Dirigente del settore competente, può prevedere ad incaricare altro dipendente delle mansioni di custodia relativamente al periodo di assenza del titolare” a sottrarre fondamento all’impostazione dal ricorrente data al giudizio, a rendere ragione delle carenze di allegazione e prova rilevate dalla Corte territoriale in ordine all’effettività della mancata fruizione del riposo settimanale, non più, alla luce della predetta disposizione, desumibile dalla previsione regolamentare dell’obbligo di servizio passivi 24 ore su 24, ma, al contrario, da comprovare, deducendo le attività effettivamente svolte nelle giornate di riposo, l’emanazione di ordini di servizio che nelle medesime giornate imponevano l’applicazione al servizio, il rifiuto da parte dei dirigenti dell’Ente della concessione dei riposi ed a legittimare, a fronte della carenza di prova della mancata fruizione dei riposi il rigetto della pretesa risarcitoria;
-che, pertanto, il ricorso va rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto […]”.
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