(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 14 maggio 2024, n. 13201

Lavoro. TFR. Differenze retributive rivendicate. Rigetto

“[…] Fatti

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto ha confermato, ha condannando gli appellati in solido, M.D.M. e R.M. quali eredi di T.C., al pagamento in favore di F.M. della somma di € 8745,39 a titolo di tfr, oltre accessori e con compensazione delle spese del grado.

A fondamento della sentenza la Corte d’appello ha osservato che, in relazione alla domanda concernente le differenze retributive, l’appello principale fosse da respingere essendo stato dimostrato che la lavoratrice fosse stata saldata sicuramente di ogni sua spettanza in relazione al diritto ad una retribuzione proporzionale e sufficiente ai sensi dell’art.36 della Costituzione, non essendo stato dimostrato che la datrice di lavoro fosse tenuta al rispetto del contratto collettivo invocato; risultava, inoltre, in particolare che la lavoratrice fosse stata beneficiaria di n. 174 assegni bancari – prodotti nel giudizio di prime cure – per la somma complessiva di euro 222.433,00 dalla stessa incassati nel periodo 2006-2009, per importi rilevanti e sicuramente ben superiori alle differenze retributive richieste per lo stesso periodo; ed ha aggiunto che, in base alle prove testimoniali esaminate, fosse più che plausibile sostenere che detti assegni fossero comprensivi certamente anche delle retribuzioni richieste dalla F., oltre che destinate alle spese di casa e ad altre causali di cui non era dato sapere.

La Corte d’appello accoglieva invece l’appello incidentale di M.D.M. e R.M. quali eredi di T.C. in relazione all’importo dovuto come TFR non avendo il giudice di primo grado considerato la corresponsione dell’acconto di € 1000 che la stessa ricorrente lavoratrice aveva dichiarato di aver percepito.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con cinque motivi ai quali hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale M.D.M. e R.M. quali eredi di T.C.; la signora F. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione

Ricorso principale

1.- Col primo motivo di ricorso si sostiene la nullità della sentenza ex art.112 c.p.c. nella forma del vizio di extrapetizione ex art. 360 c.p.c. n 3 e n 4 c.p.c. avendo la Corte deciso sull’eccezione di compensazione di cui non doveva tener conto per tre motivi: perché l’eccezione era stata sollevata in un appello incidentale inammissibile, perché era stata sollevata per la prima volta in appello e perché era fondata su documentazione non valutabile in quanto prodotta oltre il termine di costituzione in giudizio.

1.1. Il motivo è privo di fondamento avendo la Corte d’appello confermato la statuizione di primo grado ritenendo che una parte almeno dei rilevanti importi portati negli assegni di cui la ricorrente era stata beneficiaria fossero stati destinati al pagamento delle retribuzioni maturate e quindi delle stesse differenze retributive rivendicate in giudizio. La Corte non ha accolto alcuna eccezione di compensazione e sul punto si è limitata a rigettare l’appello principale confermando le statuizioni di primo grado, senza giudicare oltre la domanda o oltre le eccezioni. Non si intuisce peraltro a quale tipo di compensazione faccia riferimento lo stesso motivo di ricorso; posto che gli assegni in discorso costituiscono soltanto una prova documentale del pagamento sicchè aver ritenuto soddisfatto il credito retributivo attraverso gli stessi assegni non comporta alcuna compensazione ai cui fini si richiederebbe l’esistenza di un controcredito derivante da altro titolo.

Inoltre gli assegni in oggetto erano stati già prodotti in primo grado innanzi al tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, mentre non risulta che la parte attrice si sia opposta alla produzione; oltretutto nel rito del lavoro ex art. 421 c.p.c. fermi gli oneri di allegazione dei fatti possono essere acquisiti prove e documenti anche oltre i limiti previsti dalla legge processuale e sostanziale. Né risulta che la parte ricorrente abbia impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado aveva acquisito, valutati e posto a fondamento della decisione i suddetti documenti, sicché sul punto si era formato anche il giudicato interno.

2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c. n.4 perché la decisione della Corte di appello difetterebbe di motivazione e sarebbe comunque contraria alla legge per non essersi pronunciata sull’eccezione d’appello incidentale per la nullità della notifica all’avvocato P.; come rappresentato alla Corte alle due udienze del 5/4/2018 e dell’11/10/2018 anche con deposito di note con cui si eccepiva la inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello incidentale, per la mancata notifica dell’appello incidentale e quindi la sua nullità insanabile in quanto il trasferimento dello studio dell’avvocato P. era avvenuto nella stessa circoscrizione e precisamente a poche centinaia di metri, da via S. a via C..

2.1. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità ed autosufficienza atteso che la ricorrente non trascrive, non produce e non dice nulla degli atti richiamati a fondamento della censura. Neppure dice che, come rilevato nel controricorso, la Corte d’appello aveva autorizzato una rinotifica dell’appello incidentale all’udienza del 5/4/2018; e nemmeno contesta nella memoria depositata dopo il ricorso incidentale tale circostanza addotta dai controricorrenti. 

L’appello incidentale era stato dunque tempestivamente passato per la notifica presso il domicilio eletto ovvero lo studio dell’avvocato P. sito in Napoli a via S. n. (…). L’atto era stato restituito con attestazione di mancata notifica per l’avvenuto trasferimento alla via C. n. (…), per cui alla prima udienza la Corte d’appello, preso atto del tentativo di notifica, su richiesta degli appellati, rinviava la causa concedendo termine per la rinotifica dell’appello incidentale che veniva poi regolarmente effettuata in data 27 aprile 2018 presso il luogo indicato dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifiche negativa.

 Appare perciò palese la insussistenza dei profili di inammissibilità ed improcedibilità eccepiti dalla ricorrente atteso che nel caso di specie l’appello incidentale è stato pure rinotificato.

3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3, difetto di motivazione ex articolo 360 n. 4 e comunque contrarietà alla legge per non aver la Corte pronunciato sulla denunciata tardività dell’eccezione di pagamento con gli assegni, effettuata in appello, posto che detti assegni furono prodotti solo in fase istruttoria e non alla prima udienza e né in tale udienza, né nelle note conclusive parte convenuta aveva sollevato eccezione di pagamento.

La denuncia appare inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza non essendo stato dimostrato in alcun modo quando e dove sarebbe stata formulata l’eccezione di tardività. Per il resto la stessa censura deve essere disattesa per le ragioni già esposte nella trattazione del primo motivo.

La decisione in oggetto non è stata presa dalla Corte d’appello, così come dal giudice di primo grado, in base alla formulazione di una specifica eccezione di compensazione avendo bensì gli stessi giudici affermato soltanto e con chiara motivazione che gli assegni potevano ritenersi dati pure in pagamento delle retribuzioni.

4.- Col quarto motivo si sostiene la violazione ex art. 360 n. 3 e difetto di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. sulla valutazione delle prove perché la decisione della Corte d’appello difetterebbe di motivazione e sarebbe comunque contraria alla legge per aver ritenuto acquisita la prova del pagamento delle spettanze attraverso l’incasso degli assegni.

Secondo la ricorrente la Corte avrebbe errato a ritenere che con gli assegni si potesse dimostrare il pagamento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione, perché spetta al datore di lavoro l’onere della prova certa e non presuntiva del pagamento attraverso gli assegni; inoltre da tutte le testimonianze riportate dalla Corte d’appello non si evinceva affatto che parte dei soldi incassati rimanesse alla F. dopo il pagamento delle spese. Tutti i testi avrebbero affermato che la signora F. si limitava a cambiare gli assegni.

Il motivo deve ritenersi inammissibile perché la ricorrente si limita in realtà a censurare la selezione e la valutazione delle prove testimoniali e documentali dalle quali, secondo la coerente e logica spiegazione fornita dalla Corte di merito, era emerso che le somme incassate dalla F. erano state spese per il ménage familiare ed assistenziale. Sicchè i giudici di merito (trattandosi pure sul punto di una doppia conforme), secondo i canonici poteri discrezionali riconosciuti loro dall’ordinamento, hanno operato una scelta delle prove idonee a dimostrare i fatti ed hanno valorizzato, oltre ai documenti, le testimonianze acquisite in giudizio, alcune delle quali avevano affermato che gli assegni servissero anche al pagamento delle spese di assistenza; e così facendo non hanno certamente violato il principio dell’onere della prova.

Ricorso incidentale

5.- Per quanto attiene il motivo di ricorso incidentale, si sostiene la violazione dell’art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4 ed il difetto assoluto di motivazione in merito alle parti dell’appello incidentale implicitamente rigettate.

Con l’appello incidentale i M. avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro e ritenuto provato l’orario di lavoro. Riguardo ai motivi di appello la Corte si sarebbe limitata a un rigetto implicito avendo semplicemente precisato quanto all’appello incidentale tale gravame deve essere parzialmente accolto con riferimento alla somma liquidata dal tribunale a titolo di TFR per l’importo di euro 9745,39.

Secondo i ricorrenti incidentali rispetto alla questione inerente l’accertamento dell’orario di lavoro il ricorso incidentale è condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale. Riguardo alla sussistenza della subordinazione invece tendendo l’impugnazione all’integrale al rigetto della domanda della F., il ricorso incidentale non è condizionato dall’esito del ricorso principale. La sentenza dovrebbe essere perciò cassata e rimessa al giudice di merito unicamente per l’accertamento sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato.

5.1.- Il motivo di ricorso incidentale, nei termini in cui è quindi devoluto a questa Corte, è infondato atteso che la Corte d’appello ha sicuramente confermato ed accertato in via implicita l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel momento in cui ha parlato del pagamento delle differenze retributive e del diritto al TFR.

D’altra parte, la stessa Corte ha pure richiamato le testimonianze che parlano dell’assistenza infermieristica e domiciliare e da cui risulta evidente l’attività lavorativa continuativa con diritto al pagamento della retribuzione e del Tfr.

Non esiste perciò alcun difetto di motivazione avendo la Corte rigettato implicitamente ma con sicura certezza il motivo di appello sulla esistenza della subordinazione.

Va aggiunto che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia.

6. Per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Le spese processuali possono essere compensate in ragione dell’esito del giudizio.

Va dichiarato l’obbligo del raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13 (ndr comma 1 -bis dello stesso articolo 13), se dovuto […]”.