1.Il 1º settembre 2024 entra in vigore una modifica sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea[1], che prevede in particolare un trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2024.

Il trasferimento riguarda le seguenti specifiche materie:

a) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto; b) i diritti di accisa; c) il codice doganale;  d) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; e) la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; f) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Come anticipato, la modifica dello statuto prevede un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni a partire dal 1º settembre 2024. Essa mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore pregiudiziale e a consentirle di continuare a svolgere, in tempi ragionevoli, il compito assegnatole, che come noto consiste nel garantire il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.

Nel 2001 il trattato di Nizza aveva previsto la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di talune domande di pronuncia pregiudiziale, senza che, da allora, lo statuto venisse opportunamente adeguato. Ora, negli ultimi anni si è registrato un aumento strutturale e significativo del contenzioso, che è stato accompagnato da un aumento della complessità e della delicatezza delle cause riguardanti, in particolare, questioni di natura costituzionale o collegate ai diritti fondamentali.

La riforma in parola consente alla Corte di giustizia di concentrarsi sui suoi compiti di tutela e rafforzamento dell’unità e coerenza del diritto dell’Unione.

Da parte sua, il Tribunale è in grado di assorbire tale carico di lavoro supplementare e tratterà le questioni pregiudiziali che gli saranno trasmesse in modo da offrire ai giudici nazionali e agli interessati le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia.

2.La riforma si articola sostanzialmente in tre parti.

2.1. Trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale.

La prima parte della riforma riguarda il trasferimento della competenza a pronunciarsi in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, il quale è dotato di due giudici per ogni Stato membro.

Per motivi di certezza del diritto, il trasferimento riguarda solo alcune materie, ben distinguibili da altre, e che hanno consentito lo sviluppo di una consistente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Pertanto, il Tribunale diventa competente a pronunciarsi su domande di pronuncia pregiudiziale che riguardano esclusivamente una o più delle materie che abbiamo già menzionato.

Raramente tali materie sollevano questioni di principio capaci di incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione. Esse sono già oggetto di una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia: il che dovrebbe consentire al Tribunale di basarsi sulle sentenze già pronunciate. Tali materie rappresentano quasi un quinto dei rinvii pregiudiziali proposti alla Corte: si tratta di un numero di cause di non poco conto, tale da comportare una riduzione effettiva del carico di lavoro della Corte, consentendole di concentrarsi sulle sue funzioni di giurisdizione costituzionale e suprema dell’Unione.

La Corte di giustizia resta competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che, pur essendo connesse alle materie specifiche summenzionate, riguardino altre materie.

Essa resta competente per le domande di pronuncia pregiudiziale che, pur rientrando in una o più delle suddette materie specifiche, sollevino questioni interpretative autonome in tema di: a) diritto primario, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; b) diritto internazionale pubblico; c) principi generali del diritto dell’Unione.

Peraltro, il Tribunale può rinviare alla Corte di giustizia anche cause che ricadono nella sua competenza, ma che richiedono una decisione di principio che possa incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione.

Per ragioni di certezza del diritto e celerità, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere proposta dinanzi alla Corte di giustizia affinché essa determini, secondo le modalità precisate nel suo regolamento di procedura, se la domanda rientri esclusivamente in una o più delle materie specifiche determinate e, pertanto, se tale domanda debba essere trasmessa al Tribunale.

Per esigenze di certezza del diritto e trasparenza, la Corte di giustizia o il Tribunale illustrano brevemente, nella pronuncia pregiudiziale, le ragioni per le quali sono competenti a conoscere della questione pregiudiziale.

2.2. Sviluppi applicabili a tutte le cause pregiudiziali.

Una seconda parte della riforma comporta due evoluzioni previste dal regolamento di modifica dello statuto, che si applicheranno a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, indipendentemente dalla materia interessata e dalla questione del loro eventuale trasferimento al Tribunale.

In primo luogo, come già avviene per tutti gli Stati membri e per la Commissione, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale devono d’ora in poi essere notificate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea affinché possano determinare se hanno un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendono, di conseguenza, depositare memorie od osservazioni scritte.

In secondo luogo, per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, si prevede che, in tutte le cause pregiudiziali, le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato -di cui all’articolo 23 dello statuto- siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che l’interessato non si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni.

2.3.Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

La terza parte della riforma mira a preservare l’efficacia del procedimento di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale, visto l’elevato numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia.

Per consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano importanti questioni di diritto, la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni viene estesa ad altre decisioni emesse dal Tribunale.

La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia riguarda le impugnazioni in cause che hanno già ottenuto un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo o organismo dell’Unione, e poi da parte del Tribunale.

Attualmente tale procedura riguarda le decisioni emesse da quattro commissioni di ricorso, menzionate nell’articolo 58 bis dello statuto, e successivamente contestate dinanzi al Tribunale.

Con la modifica dello statuto (che, come detto, entrerà in vigore il 1º settembre 2024), sei nuove commissioni di ricorso indipendenti si aggiungono alle quattro attuali, elevando il loro numero a dieci.

Si tratta delle commissioni di ricorso dei seguenti organi e organismi:

1. l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Alicante, Spagna);

2. l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (Angers, Francia);

3. l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA) (Helsinki, Finlandia);

4. l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) (Colonia, Germania);

5. l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) (Lubiana, Slovenia);

6. il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB) (Bruxelles, Belgio);

7. l’Autorità bancaria europea (ABE) (Parigi, Francia);

8. l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA) (Parigi, Francia);

9. l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAPP) (Francoforte sul Meno, Germania);

10. l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for Railways – ERA) (Valenciennes, Francia).

La procedura di ammissione preventiva si applica altresì alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto la decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1º maggio 2019 in seno ad ogni altro organo od organismo dell’Unione, che debba essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.

Infine, tale procedura è estesa anche alle controversie relative all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria. Infatti, nella maggior parte dei casi tali controversie richiedono al Tribunale solo l’applicazione nel merito della controversia del diritto nazionale al quale rinvia la clausola compromissoria. Le estensioni della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni si applicano a decorrere dal 1º settembre 2024.


[1] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.