Nota di Giovanni Patrizi.
Cassazione Sez. lavoro, ordinanza n. 15548 del 1° Giugno 2023. Anche in caso di incompatibilità ambientale serve il nulla osta per trasferire un sindacalista.
Impiego pubblico-associazione e attività sindacali-dirigente scolastico membro della RSU-trasferimento per incompatibilità ambientale senza previo nulla osta-accoglimento del ricorso-inefficacia del trasferimento.
Con l’ordinanza n. 15548 del 1° Giugno 2023, la Cassazione ha affermato che nel pubblico impiego il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il previo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza è illegittimo anche a fronte di accertate situazioni di incompatibilità ambientale.
1.Un assistente scolastico, membro della RSU, impugnava il provvedimento concernente il suo trasferimento d’ufficio.
La Corte d’Appello rigettava la domanda ritenendo legittimo il trasferimento del ricorrente a fronte di una accertata incompatibilità ambientale.
La Cassazione, nel ribaltare la pronuncia di merito, ha affermato che, nel pubblico impiego, il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il previo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza risulta illegittimo anche se sono presenti situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il provvedimento.
2. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un assistente scolastico – membro della RSU, relativamente al suo trasferimento d’ufficio a seguito di una accertata incompatibilità ambientale – rilevando preliminarmente che, anche nel comparto scuola, il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU della quale il dirigente sia componente.
La Corte ha affermato che la circostanza, che nelle pubbliche amministrazioni le libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dallo Statuto dei Lavoratori che, all’art. 22, sottopone il trasferimento dei dirigenti sindacali al previo nulla osta, non può essere superata nemmeno in presenza di un’accertata incompatibilità ambientale. Le ragioni di incompatibilità, addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.
La Suprema Corte ha pertanto accolto il ricorso proposto dal lavoratore e dichiarato inefficace il trasferimento disposto nei suoi confronti.
“Come di recente affermato da questa Corte (Cass. 30 giugno 2022, n. 20827) in mancanza del previsto nulla osta non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere (in quel caso ai sensi dell’articolo 2013 c.c.; nel caso del personale ATA della scuola ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articoli 566 e 567 e delle disposizioni dei contratti collettivi in materia di mobilità), il trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di antisindacabilità; ciò in quanto le suddette ragioni di incompatibilità, addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale”.
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