Trasformazione di una società per azioni in società europea. Diritti dei lavoratori.

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-677/20. 28 aprile 2022

Trasformazione di una società per azioni tedesca in società europea.  Partecipazione dei lavoratori.

Nota di Gianni ARRIGO

Corte di giustizia dell’Unione europea, Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-677/20, IG Metall e ver.di.

Avvocato generale Richard de la Tour: la trasformazione di una società per azioni tedesca in società europea non consente di pregiudicare la votazione specifica per eleggere i rappresentanti dei sindacati nel consiglio di sorveglianza. Tale votazione è infatti un elemento caratteristico del regime di partecipazione dei lavoratori in Germania e non può essere oggetto di negoziazione nell’ambito della trasformazione

1.Nel 2014, la società per azioni di diritto tedesco SAP veniva trasformata in una società europea (SE), da allora denominata SAP SE. Il consiglio di sorveglianza della società, prima e dopo la trasformazione, è composto in pari numero da rappresentanti degli azionisti e dei lavoratori. Tuttavia, prima della trasformazione, i rappresentanti dei lavoratori erano, conformemente al diritto tedesco, eletti in due votazioni distinte, una delle quali era riservata all’elezione di candidati dei sindacati.

La trasformazione è stata preceduta dalla conclusione di un accordo tra la SAP e una delegazione speciale di negoziazione (DSN) rappresentativa dei lavoratori, riguardante il futuro coinvolgimento dei lavoratori nella SAP SE. Detto accordo prevede che, in caso di riduzione a 12 del numero di membri del consiglio di sorveglianza, i sindacati manterranno il diritto di proporre candidati, ma non beneficeranno più di votazioni separate per la loro elezione.

Mentre la SAP SE intendeva effettivamente ridurre il proprio consiglio di sorveglianza a 12 membri, alcuni sindacati tedeschi, tra i quali segnatamente IG Metall (Industriegewerkschaft Metall) e ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), hanno adito i giudici tedeschi.

In questo contesto, la Corte federale del lavoro tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Ai sensi di tale direttiva, l’accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori (l’accordo sul coinvolgimento) prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.

La Corte federale del lavoro desidera pertanto sapere se la votazione specifica per eleggere i rappresentanti dei sindacati in seno al consiglio di sorveglianza di una SE derivata dalla trasformazione di una società per azioni di diritto tedesco debba essere mantenuta o se possa essere esclusa dalla negoziazione dell’accordo sul coinvolgimento.

2.Nelle conclusioni presentate il 28 Aprile 2022, l’avvocato generale Jean Richard de la Tour propone di rispondere dichiarando che l’autonomia negoziale della DSN non consente di pregiudicare l’esistenza di una votazione distinta per eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, una determinata quota di candidati presentati dai sindacati, qualora tale peculiarità sussista e sia imperativa nel diritto nazionale applicabile alla società che dev’essere trasformata.

Per quanto riguarda la Germania e il caso della SAP SE, è a suo avviso innegabile che la votazione specifica per i rappresentanti dei sindacati è un elemento caratteristico del regime di partecipazione in detto Stato membro e che non può essere oggetto di negoziazione.

 

Nota di Gianni ARRIGO

I diritti di coinvolgimento dei lavoratori nella Società europea (SE) e nella Società cooperativa europea sono disciplinati dai regolamenti n. 2157/2001 e n. 1435/2003, e dalle direttive n. 2001/86 e 2003/72, che “completano” i regolamenti  per la parte relativa al coinvolgimento (intendendosi per tale, come anticipato, i diritti di informazione e consultazione, e di “partecipazione organica”). Questa complessa normativa, emanata dopo un trentennale dibattito (i testi dei primi progetti sono pubblicati in GUCE 124, del 10.10.1970), intende favorire la costituzione e la gestione di società di statuto europeo “senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione”[1], offrendo “un quadro giuridico uniforme per programmare ed eseguire la loro attività a livello comunitario”.

Le ipotesi di costituzione di una SE (e, similmente, di una SCE), sono le seguenti: a) fusione tra (sole) S.p.a., con sede e amministrazione centrale in Stati membri differenti; b) creazione di una holding, con sede e amministrazione centrale in Stati membri differenti ovvero nello stesso Stato ma (da almeno due anni) con affiliate o succursali in altri Stati membri; c) creazione di una società partecipata o controllata in comune da società o da altri enti pubblici o privati che si trovano nelle condizioni descritte per la SE holding; d) trasformazione della (sola) S.p.a., che da almeno due anni abbia un’ affiliata in un altro Stato membro della UE: soltanto in questa ipotesi la SE (e analogamente la SCE) non è un nuovo soggetto giuridico, ma una veste organizzativa nuova per una società esistente e persistente. Condizione dell’acquisto della personalità giuridica (attraverso l’iscrizione nel registro delle società) è il riconoscimento, nello statuto della SE (e della SCE), del mantenimento dei diritti di coinvolgimento acquisiti dai lavoratori presso le società partecipanti alla costituzione di una SE (o di una SCE).

A tali garanzie sono direttamente preposte le cit. direttive nn,. 2001/86 e 2003/72, che mutuano lo schema collaudato della Dir. n. 94/45 (sui Comitati aziendali europei:CAE), imperniato sull’accordo tra la Delegazione speciale di negoziazione (DSN) e le società partecipanti alla costituzione di una SE o di una SCE. In tal modo si vuol impedire “che la costituzione di una SE [o di una SCE] comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni dell’impresa [e cioè i diritti di informazione e consultazione e i diritti di partecipazione agli organi societari] già esistenti nelle società partecipanti alla costituzione di una SE” o di una SCE (considerando 3° di entrambe le direttive), diritti che a loro volta presuppongono l’ esercizio di essenziali diritti sindacali sia nella SE o nella SCE che nelle imprese partecipanti alla loro costituzione. “A tal fine gli organi competenti delle società partecipanti informano la DSN del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE [e della SCE], sino all’iscrizione di quest’ultima” e “negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE [e della SCE]” (art.  3.3 e art. 4.1 di entrambe le direttive). L’ una e l’ altra direttiva prevedono che, in difetto di accordo si applichino delle “disposizioni di riferimento” allegate alla direttive, cioè delle prescrizioni minime che obbligano l’ “organo competente della SE” (e della SCE) a fornire periodiche informazioni ad un apposito “organo di rappresentanza dei lavoratori” delle società partecipanti alla costituzione della SE (e della SCE). Le procedure informative devono svolgersi “con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l’organo competente della SE”; esse vertono sui problemi concernenti la stessa SE e qualsiasi sua affiliata o dipendenza situata in un altro Stato membro, o questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro. Le consultazioni consistono nell’ “apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra l’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l’organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere -circa le misure previste dall’organo competente- un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all’interno della SE”. Le suddette definizioni sono simili a quelle della nuova direttiva sui CAE; ancora più incisivi sono, invece, i diritti dell’ “organo di rappresentanza” dei lavoratori a fronte di “circostanze eccezionali”, che sono quelle, secondo le “disposizioni di riferimento” allegate alle direttive, “incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi”). Si prevede, infatti, che in tali ipotesi l’ organo di rappresentanza (o il comitato ristretto) ha “il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l’organo competente della SE (o della SCE) o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell’ambito della società, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori. Qualora l’organo competente dell’ impresa decida di non agire conformemente al parere espresso dell’organo di rappresentanza, quest’ultimo può chiedere all’ organo competente della SE una nuova riunione nella prospettiva di trovare un accordo”.

 [1] Scopo dei regolamenti concernenti la società europea e la società cooperativa europea (Regg. n. 2157/2001 e 3235/2003) è quello di favorire la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee “senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione”, offrendo così “un quadro giuridico uniforme per programmare ed eseguire la loro attività a livello comunitario”. Come anticipato, le ipotesi di costituzione di una SE, indicate tassativamente dal Reg. n. 2157/2001, sono le seguenti: a) fusione tra (sole) S.p.a., con sede e amministrazione centrale in Stati membri differenti; b) creazione di una holding, con sede e amministrazione centrale in Stati membri differenti ovvero nello stesso Stato ma (da almeno due anni) con affiliate o succursali in altri Stati membri; c) creazione di una società partecipata o controllata in comune da società o da altri enti pubblici o privati che si trovano nelle condizioni descritte per la SE holding; d) trasformazione della (sola) S.p.a., che da almeno due anni abbia un’ affiliata in un altro Stato membro della UE: soltanto in questa ipotesi la SE non è un nuovo soggetto giuridico, bensì una nuova veste organizzativa per una società già esistente e persistente. Le ipotesi di costituzione di una SCE sono simili a quelle, già descritte, della SE.