Udienza civile da remoto ma col giudice in tribunale. Legittimità costituzionale.

Tribunale di Mantova. Ordinanza del 19 maggio 2020.

Il Tribunale di Mantova, con l’ordinanza del 19 maggio 2020, ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 7, lett. f), d.l. 18/2020 per palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost., limitatamente all’inciso “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e”.

Per il Tribunale, la norma che impone la presenza in ufficio per celebrare l’udienza non ha alcun senso perché impone soltanto al giudice civile di doversi recare in Tribunale per utilizzare Microsoft Teams quando questo potrebbe egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo diverso e più sicuro rispetto all’ufficio giudiziario senza far correre al giudice il rischio di contagiare ed essere contagiato.

La norma contestata è rappresentata dall’art. 83, comma 7, lett. f) d.l. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. c), d.l. n. 28/2020 nella parte in cui ha imposto la presenza fisica del giudice civile in tribunale quando deve essere celebrata l’udienza da remoto: per il giudice, come vedremo, questa norma contrasta con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost..
Secondo il Tribunale di Mantova la norma obbliga il giudice a recarsi presso l’ufficio giudiziario per potersi collegare alla propria stanza virtuale anche se tecnicamente potrebbe essere utilizzata a prescindere dal luogo fisico dal quale si trova collegato il giudice purché abbia a disposizione una connessione internet, una webcam ed un microfono che sono – osserva il giudice – incorporati nel personal computer Hp Elitebook in dotazione al giudice e fornito proprio dal Ministero della Giustizia per il lavoro anche da fuori ufficio.

Testo dell’ordinanza (Atto di promovimento) 19 maggio 2020 (G.U. Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 28, dell’8 luglio 2020)

Ordinanza del 19 maggio 2020 del Tribunale di Mantova nel procedimento civile promosso da Gonzagarredi soc. coop. a r.l. in liquidazione e in concordato preventivo contro Agenzia delle Entrate – Riscossione ed altri 3. 

Procedimento civile -Misure per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare -Svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto -Modalita’ di partecipazione del giudice – Previsione che lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario. -Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 83, comma 7, lettera f), come modificata dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita’ dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche’ disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19).

 TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA Seconda sezione civile

 Nella causa civile iscritta  al  n.  R.G.  2585/2019  il  Giudice istruttore  dott.  Giorgio  Bertola,  a  scioglimento  della  riserva assunta all’udienza del 19 maggio 2020, letto il  ricorso  depositato da Gonzagarredi soc. coop. a r.l. in  liquidazione  e  in  concordato preventivo in data 25 luglio 2019;

Rilevato che il Giudice e’ chiamato a  trattare  il  procedimento 2585/2019 R.G.  chiamato  all’udienza  del  19  maggio  2020  con  le modalita’ di trattazione di cui all’art. 83, comma 7,  lett.  F,  del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, cosi’ come successivamente modificato dall’art. 3, comma  1, lett. C, del decreto-legge n. 28/2020 come da autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale con  provvedimenti  del  27  marzo  e  5 maggio 2020;

Rilevato che alla odierna udienza i procuratori  delle  parti  si sono collegati alla stanza virtuale del Giudice messa a  disposizione al sottoscritto  magistrato  dalla  Direzione  generale  dei  sistemi informativi automatizzati del Ministero  della  giustizia per  mezzo dell’applicativo Microsoft Teams;

Rilevato che i procuratori delle parti  hanno  potuto  collegarsi alla  stanza  virtuale  dai  rispettivi  studi  professionali/private abitazioni senza doversi recare in ufficio cosi’ evitando di  entrare nei locali del Tribunale che ha visto al suo interno  anche  soggetti positivi al COVID-19;

Rilevato che, al contrario, il sottoscritto magistrato, in  forza del disposto dell’art. 83, comma 7, lett. F, attualmente vigente,  si e’ dovuto recare in ufficio presso il Tribunale di  Mantova,  che  e’ ricompreso nel Distretto di Corte d’appello di Brescia,  al  fine  di potersi collegare alla stanza virtuale e fare uso di Microsoft Teams;   

Rilevato  che  il  Giudice  a  quo  dubita   della   legittimita’ costituzionale dell’art. 83, comma 7, lett. F, del  decreto-legge  n. 18/2020 convertito  nella  legge  n.  27/2020  cosi  come  modificato dall’art. 3 comma 1 lett. C, del  decreto-legge  n.  28/2020  per  il palese contrasto con gli articoli 3, 32, 77 e 97 cost.  ritenendo  la questione rilevante e non manifestamente  infondata  per  i  seguenti motivi:

  1. Rilevanza. In  ordine  alla  rilevanza   della   sollevanda   questione   di legittimita’ costituzionale si osserva: la norma  che  disciplina  le modalita’ di celebrazione della odierna udienza con  collegamento  da remoto non prevedeva, nella formulazione  vigente  al  momento  della entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020 poi  convertito  nella legge n. 27/2020, alcuna particolare disposizione quanto al luogo nel quale si doveva trovare il giudice per poter utilizzare  il  software  Microsoft Teams e la stanza virtuale fornita dalla DGSIA.

 Solo con la modifica introdotta dall’art. 3 comma 1, lett. C, del decreto-legge n. 28/2020 e’  stata  aggiunta  la  specificazione  che «dopo le parole  “deve  in  ogni  caso  avvenire”  sono  aggiunte  le seguenti: “con la presenza del giudice nell’ufficio  giudiziario  e”» cosi obbligando il Giudice a recarsi presso l’ufficio giudiziario per potersi  collegare  alla   propria   stanza   virtuale   che   invece tecnicamente potrebbe  essere  utilizzata  a  prescindere  dal  luogo fisico dal quale si  trova  collegato  il  Giudice  purche’  abbia  a disposizione una connessione internet, una  webcam  ed  un  microfono (questi  ultimi  peraltro  incorporati  nel  personal   computer   Hp Elitebook in dotazione al Giudice e  fornito  proprio  dal  Ministero della giustizia per il lavoro anche da fuori ufficio).

 Quanto alla  rilevanza  della  questione  sottoposta  alla  Corte costituzionale, e’ pienamente consapevole il Giudice remittente  che, avendo la norma richiamata vigenza fino al 31 luglio 2020  data  fino alla  quale  e’  attualmente  possibile  utilizzare  tale  forma   di trattazione dei procedimenti civili, la questione si  sarebbe  potuta superare semplicemente rinviando la trattazione del  procedimento  ad una data posteriore al 31 luglio 2020.

Si osserva tuttavia che il procedimento  di  cui  si  tratta,  un ricorso 702-bis c.p.c., pende dal luglio 2019 ed ha  gia’  visto  una serie  di  rinvii  dovuti  sia  alla  necessita’  di   integrare   il contraddittorio con le parti terze chiamate, sia alla  necessita’  di superare il periodo di  sospensione  disposto  dal  decreto-legge  n. 18/2020 intercorrente tra il 9 marzo 2020 e l’11  maggio  2020  cosi’ che  non  era  possibile  differirne  ulteriormente  la   trattazione soprattutto in considerazione  del  fatto  che  sono  state  messe  a disposizione le licenze per fare utilizzo  dello  strumento  software Teams proprio al fine di celebrare udienza in sicurezza  ed  evitando il contatto fisico tra le parti processuali ed il Giudice.

Tale condizione rende attuale la rilevanza della questione  cosi’ come richiesto  anche  dalla  sentenza  n.  91/2013  (red.  Cartabia) dovendo necessariamente fare applicazione della norma  oggetto  della questione cosi’ come prospettata.

Ancora, sotto  il  profilo  della  rilevanza,  appare  necessario valutare se, ipotizzando che la decisione della Corte  costituzionale possa intervenire in un periodo successivo  al  31  luglio  2020,  la questione rivestira’ il carattere di attualita’ per come definito con costanza dalla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  (per  un esame della tematica si rimanda ai quaderni dell’Ufficio studi  della Corte costituzionale dell’ottobre 2016 ed alla raccolta di  decisioni ivi contenute).

Sul punto, in disparte il fatto che nulla impedirebbe alla  Corte costituzionale ritenutane l’urgenza di trattare la questione in  data anteriore al 31 luglio 2020 poiche’ gli articoli 25 e 26 della  legge n. 87 dell’11 marzo 1953 consentirebbero di adottare una decisione in poco piu’ di quaranta giorni, si deve osservare che se  e’  pur  vero che lo strumento previsto dalla lettera F del comma 7,  dell’art.  83 decreto-legge n. 18/2020 e’ attualmente  previsto  solo  fino  al  31 luglio 2020, non e’ possibile escludere che alla data del  31  luglio la  situazione   epidemiologica,   che   ha   giustificato   la   sua introduzione, possa protrarsi soprattutto  nei  territori  sui  quali insiste l’Ufficio giudiziario del Giudice a quo che e’ collocato  nel Distretto di Corte d’appello di Brescia al cui interno e’  ricompreso anche il territorio delle  province  di  Bergamo  e  Brescia  la  cui situazione epidemiologica puo’ certamente dirsi avere i caratteri del notorio quanto alla diffusivita’ della pandemia da COV1D-19 cosi’ che la rimozione della norma sospettata di illegittimita’  costituzionale appare  necessaria  alla  luce  della  attuale  situazione  di  fatto presente nel territorio lombardo e del suo possibile prolungamento.  

Per una migliore comprensione della diffusivita’  del  virus  nel territorio lombardo appare utile riportare  i  dati  aggiornati  alla data dell’8 maggio reperibili sul  sito  istituzionale  dell’Istituto superiore di sanita’: sintesi dei dati principali – Lombardia:  79.369 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale; Eta’ mediana 66 anni; 14.611 decessi.

Come ricorda la Corte costituzionale  la  questione  deve  essere attuale nel senso che il Giudice remittente non deve aver esaurito il potere di decidere sulla questione la quale  richiede  l’applicazione della norma sospettata  di  illegittimita’  costituzionale  (sentenza 200/2014) come e’ nel caso di specie considerato che il  procedimento ex art. 702-bis c.p.c.  non  e’  stato  deciso  neppure  quanto  alla valutazione se operare o meno la sua conversione da rito  sommario  a rito ordinario.

2. Non manifesta infondatezza. In ordine alla  non  manifesta  infondatezza  della   questione sollevata, va osservato che l’obbligo di essere presenti  in  ufficio per il magistrato per poter utilizzare la connessione da  remoto  con Microsoft Teams, previsto dalla lettera F del comma 7, dell’art.  83, decreto-legge n. 18/2020 cosi come modificato dall’art. 3,  comma  1, lett. C, del decreto-legge n.  28/2020,  e’  un  obbligo  attualmente sancito esclusivamente per le udienze che deve celebrare  il  Giudice civile   non   ritrovandosi   analoga   esplicita   imposizione   per qualsivoglia altro magistrato della giurisdizione (sia  esso  penale, amministrativo, contabile, tributario) cosi  generando  una  evidente disparita’ di trattamento di situazioni simili.

Neppure il Giudice  costituzionale  ha  ritenuto  di  imporsi  la presenza fisica in ufficio per fare ricorso allo strumento telematico per trattare i procedimenti sottoposti al suo esame  come  si  evince dal provvedimento del 20 aprile 2020  della  Presidente  della  Corte costituzionale prof.ssa Cartabia nel quale si legge che:         «1. – Durante il periodo dell’emergenza epidemiologica,  fino al 30 giugno 2020 e comunque sino a  nuovo  provvedimento,  i  lavori della Corte costituzionale proseguono secondo le seguenti modalita’:  a) la partecipazione dei giudici alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche puo’ avvenire anche mediante  collegamenti  da remoto e il luogo da cui essi si collegano e’ considerato  camera  di

consiglio o aula di udienza a tutti gli effetti di legge;  b) le modalita’ di  cui  alla  lettera  precedente  possono essere adottate per ogni altra riunione della Corte, dei suoi giudici e   organi   interni,   incluse   le   adunanze   per   deliberazioni amministrative, nonche’  quelle  dell’Ufficio  di  presidenza,  delle Commissioni e dei gruppi di lavoro».

La manifesta irragionevolezza e disparita’ di trattamento che  la norma, cosi’ come modificata dall’art.  3,  comma  1,  lett.  C,  del decreto-legge n. 28/2020, riserva alle  modalita’  di  partecipazione all’udienza civile da parte del Giudice e’ resa ancora piu’  evidente dal fatto che, nell’attuale situazione epidemiologica  dei  territori lombardi, essa costringe il Giudice, per vero solo quello  civile,  a recarsi presso  l’ufficio  giudiziario  esponendosi  lungo  tutto  il viaggio e durante la permanenza nei locali del Tribunale,  ad  essere contagiato od a contagiare soggetti terzi, laddove dovesse  risultare un positivo asintomatico, il tutto al solo fine di  poter  utilizzare lo strumento informatico Microsoft Teams che, al contrario,  potrebbe egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo  diverso e piu’ sicuro rispetto all’ufficio giudiziario.

La norma in esame appare irragionevole anche  perche’  omette  di  considerare se le  dotazioni  informatiche  degli  uffici  giudiziari siano adeguate per sopportare il flusso di dati che verrebbe generato se tutti i magistrati dell’ufficio  utilizzassero  contemporaneamente la banda internet per svolgere udienza in videocollegamento da remoto come emerge dalle prime segnalazioni  pervenute  da  svariati  uffici giudiziari che segnalano difficolta’ di collegamento nelle ore  della giornata di maggior traffico.

In tal senso conforta le valutazioni del Giudice a quo  anche  il parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura n.  18/PP/2020 sul decreto-legge del 30 aprile 2020 n. 28 che cosi osserva:  «Misure urgenti per  la  funzionalita’  dei  sistemi  di  intercettazioni  di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,  nonche’  disposizioni  integrative  e  di coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di  allerta Covid-19.» – Settore civile (relatore consigliere Braggion).

Nel parere si  legge  tra  l’altro  «in  assoluta  controtendenza rispetto a quanto precedentemente previsto dal decreto-legge  n.  18, come convertito dalla  legge  n.  27  del  2020,  e’  la  innovazione disposta dall’art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 28/20,  per la quale “lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire  con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”,  oltre  che,  come gia’   previsto,   “con   modalita’   idonee   a   salvaguardare   il contraddittorio  e  l’effettiva  partecipazione  delle   parti”.   E’ difficile individuare la ratio di tale  scelta  del  legislatore,  in mancanza di una sua illustrazione nella relazione di accompagnamento, non  risultando  necessaria  la  presenza  del  giudice  nell’ufficio giudiziario per la  celebrazione  dell’udienza  da  remoto.  Infatti, poiche’ in ogni caso nessuna delle parti viene in contatto fisico con il  giudice,  la  presenza  fisica   di   quest’ultimo   nell’ufficio giudiziario non aggiunge nulla quanto alla modalita’ di  espletamento del contraddittorio simultaneo e quanto alla sua qualita’ intrinseca.

Ne’ tale presenza semplifica la gestione dell’udienza  da  parte  del giudice o l’attivita’ degli avvocati, i quali sono tenuti al rispetto delle medesime regole tecniche, senza che il primo  possa  richiedere un ausilio qualificato per risolvere eventuali inconvenienti tecnici.

Dal momento che  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  l’udienza civile  e’  notoriamente  celebrata  senza  la  presenza  fisica  del cancelliere (ne’ il decreto-legge n. 28 prevede l’obbligo  della  sua presenza  in  caso  di  processo  da   remoto),   l’unica   ipotetica giustificazione  di  tale  presenza  in  ufficio  sarebbe  quella  di garantire  la  funzionalita’  dell’udienza  da  remoto.  Si   tratta, tuttavia, di  una  ipotesi  che  non  puo’  trovare  riscontro  nella realta’, posto  che  e’  evidente  che  tale  assistenza,  in  quanto garantita mediante procedure di help desk da remoto, risulta fruibile anche dal domicilio del magistrato, mentre gli uffici informatici dei Tribunali,  in  considerazione  della  loro  ridotta  dotazione,  non sarebbero in grado di garantire interventi tecnici in tempo reale per lutti i giudici. Tutta da verificare, poi, e’ la capacita’ della rete informatica dei diversi uffici giudiziari di reggere  il  carico  di’ lavoro conseguente allo svolgimento contestuale di  numerose  udienze da remoto. L’obbligo di presenza del giudice  non  trova  spiegazione neanche nella necessita’ che l’udienza sia preceduta  da  un  rituale invito a partecipare rivolto agli  avvocati.  La  formula  utilizzata dalla  disposizione  contenuta  nella  lettera  f)  implica  che   la comunicazione avvenga tramite pec a cura  della  Cancelleria  (“Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle  parti  ed al pubblico ministero, se e’ prevista la sua partecipazione,  giorno, ora e modalita’ di collegamento”), il che  presuppone,  naturalmente, che l’avviso sia disposto con congruo  anticipo,  per  consentire  la partecipazione effettiva, e non  di  certo  il  giorno  dell’udienza.

Ancora, la norma non puo’ trovare giustificazione nella  possibilita’ che gli avvocati, le parti o gli  ausiliari  conservino  comunque  la possibilita’ di recarsi fisicamente presso  la  sede  fisica  ove  si trova il giudice, in quanto e’ evidente che cio’  contrasterebbe  non solo, ovviamente, con il principio  del  distanziamento  sociale,  ma anche con la linearita’ dello  strumento,  che  mal  si  presta  alla celebrazione di una udienza “ibrida”, in parte in presenza e in parte da remoto.  La  necessaria  presenza  fisica  in  ufficio,  peraltro, potrebbe inutilmente  determinare  l’impossibilita’  di  svolgere  le udienze da  remoto  sia  nel  caso  in  cui  vi  sia  una  temporanea impraticabilita’ dell’ufficio  per  la  necessita’  di  sanificazione conseguente alla scoperta di casi positivi, sia nel  caso  in  cui  i giudici  siano  positivi  asintomatici  oppure,  anche  se  negativi, debbano permanere in isolamento domiciliare a  causa  del  precedente contatto con persone risultate positive. Va altresi’ rilevato che  la norma in esame, prevedendo la necessita’ della  presenza  fisica  del giudice  nell’ufficio  giudiziario,  deve  intendersi  riferita   sia all’organo giudicante monocratico sia a quello  collegiale.  In  tale ultimo caso, pero’, la  norma  non  chiarisce  se  i  componenti  del collegio debbano essere contestualmente presenti nell’aula di udienza o se gli stessi possano mettersi in collegamento tra loro da  remoto, ciascuno dal proprio ufficio o comunque da locali interni all’ufficio

giudiziario.

Deve,  infine,  evidenziarsi  che  l’art.  4,  comma  1, intervenendo sull’art. 84, relativo al processo amministrativo –  con disposizione analoga a quella dettata dall’art. 85,  come  modificato dall’art. 5 del decreto-legge n. 28 del 2020, sul processo  contabile

-, stabilisce che “il luogo da cui si  collegano  i  magistrati,  gli avvocati e il personale addetto e’ considerato udienza  a  tutti  gli effetti di  legge”,  e  quindi  esclude  l’obbligo  di  presenza  del collegio presso l’ufficio giudiziario, con una  soluzione  opposta  a quella relativa al processo civile. Peraltro, anche per  il  processo penale, ove consentito da remoto, non viene  disposto  alcun  obbligo per il giudice di presenza fisica presso l’ufficio giudiziario  (art. 83, comma 12 bis)».

Come ben evidenziato nel parere proposto dalla sesta  commissione al Plenum del CSM, la norma appare  irragionevole  e  contraddittoria anche con se’ stessa nella parte in cui, al  comma  12-quinquies  del medesimo art. 83, e’ previsto che: «12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili  e  penali  non  sospesi,  le deliberazioni  collegiali  in  Camera  di  consiglio  possono  essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati  e  regolati  con provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del Ministero della  giustizia.  Il  luogo  da  cui  si collegano i magistrati e’ considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge».

Tale previsione comporta quindi l’effetto  irragionevole  che  il Giudice civile, monocratico o collegiale, dovrebbe recarsi in ufficio per utilizzare la stanza virtuale  di  Teams  per  collegarsi  con  i procuratori delle parti, le  parti  medesime  od  il  CTU  (tutti  in collegamento da luoghi  diversi  dall’ufficio  giudiziario)  per  poi invece, al termine dell’udienza, spostarsi in un luogo diverso e meno soggetto all’afflusso del pubblico  indifferenziato,  per  collegarsi nuovamente alla medesima stanza virtuale con Teams e con i membri del Collegio per deliberare la decisione  conseguente  alla  celebrazione dell’udienza svoltasi in ufficio, ma da remoto.

La irragionevolezza della norma traspare  altresi’  dal  percorso legislativo prescelto per la sua introduzione. Non  appare  superfluo ricordare che lo  strumento  prescelto,  il  decreto-legge,  dovrebbe essere adottato «in casi  straordinari  di  necessita’  e  d’urgenza» (art. 77 cost.).

 La  relazione  illustrativa  al  decreto-legge  n.  28/2020,  che interviene a modificare  la  legge  di  conversione  n.  27/2020  del decreto-legge n. 18/2020, spiega in  questi  termini  le  ragioni  di necessita’ e d’urgenza che ne hanno giustificato la sua introduzione: «Viene poi integrata la disciplina prevista dal comma 7, lettera  f), dell’art. 83  sullo  svolgimento  delle  udienze  civili  da  remoto, specificando che, dove questa modalita’ sia consentita,  deve  essere comunque garantita la presenza del giudice  nell’ufficio  giudiziario (comma 1, lettera c)).».

Non  migliore  illustrazione  e’  rinvenibile  dall’esame   della relazione  tecnica  laddove  si  legge,  quanto  alla  modifica   che introduce l’art. 3 alla lettera F, del comma 7 dell’art. 83,  che  la modifica  si  giustifica  per  garantire  la  presenza  del   giudice nell’ufficio giudiziario.

Non e’ dato sapere quale garanzia offra al processo  la  presenza del Giudice in ufficio se poi egli si  deve  collegare  ad  un  luogo virtuale quale e’ quello della stanza virtuale messa  a  disposizione da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali  possa  accedere  ai locali del Tribunale. Certo non ragioni di sicurezza considerato  che il portatile ministeriale e’ stato fornito proprio per l’utilizzo  da fuori ufficio e per questo viene dotato di una pila software validata dagli organici tecnici del Ministero che lo proteggano  da  virus  ed indebite intrusioni. Certo non ragioni legate alla assistenza tecnica che non e’ somministrabile in real time considerato che  l’intervento

va prenotato con una telefonata ad un numero verde o con  l’invio  di una mail, mentre non e’ prevista l’assistenza in udienza  di  tecnici specializzati cosi come ormai non e’.

La violazione degli articoli 77 e 97 cost. appare manifesta se si considera che  si  e’  proceduto  con  decretazione  di  urgenza  per modificare la legge di conversione di un  altro  decreto-legge  negli stessi giorni nei  quali  questa  veniva  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale al fine di introdurre l’obbligo per il  Giudice  di  essere presente in ufficio per poter utilizzare un software per la  gestione da remoto della stanza virtuale fornita da DGSIA che funziona  meglio se utilizzato con connessioni internet diverse da quelle  attualmente disponibili nella maggior  parte  degli  uffici  giudiziari  italiani

(come  evidenzia  anche  il  parere  del  Consiglio  Superiore  della Magistratura) e tutto cio’ al  fine  di  garantire  la  presenza  del Giudice in ufficio senza che gli altri attori  del  processo  possano accedervi per le stesse ragioni di sanita’ pubblica che  indurrebbero ad evitare che anche il Giudice sia costretto a recarvisi.

La norma in esame si appalesa anche manifestamente  irragionevole e contraria al buon  andamento  nella  pubblica  amministrazione  (97 cost.) poiche’ in contrasto con la  circolare  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020  («Misure  incentivanti  per  il ricorso a  modalita’  flessibili  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa»),  che  ha,  in  particolare   al   punto   3,   indicato l’importanza del ricorso  al  lavoro  agile,  alla  flessibilita’  di svolgimento della prestazione lavorativa, nonche’ a strumenti per  la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi  di videoconferenza e call conference).

 La predetta esigenza e’ posta a fondamento  anche  dell’art.  87, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 laddove si  dispone  che,  fino alla cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica,  il  lavoro agile e’ la modalita’  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  e  che  la  presenza  del

personale  negli  uffici  deve   essere   limitata   per   assicurare esclusivamente   le   attivita’    indifferibili    che    richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Non sono tali certamente quelle del Giudice civile che a far data dal 30 giugno del 2014, grazie  agli  articoli  16-bis  e  segg.  Del decreto-legge n. 179/2012, opera quotidianamente con la Consolle  del Magistrato per la gestione del proprio ruolo e  per  la  celebrazione delle  udienze  visto  che  anche  per  i  procuratori  delle   parti precedentemente costituite e’ obbligatorio  il  deposito  di  atti  e documenti solo a mezzo PCT.

Inoltre l’art. 83, comma 11, del decreto-legge n.  18/2020,  fino al 31 luglio 2020, impone l’obbligo del deposito telematico  a  mezzo PCT anche per gli atti introduttivi cosi’ che,  perlomeno  in  questo periodo emergenziale,  ha  creato  il  fascicolo  processuale  civile telematico perfetto  che  deve  essere  integralmente  informatico  e quindi  agevolmente  consultabile  anche  tramite  la  Consolle   del Magistrato cosi rendendo superfluo perfino l’accesso all’ufficio  per la consultazione del fascicolo cartaceo che per  legge,  fino  al  31 luglio 2020, non esistera’ piu’.

Ancora, come si ricava proprio dal comma  12-quinquies  dell’art. 83 del decreto-legge n.  18/2020,  la  presenza  in  ufficio  non  e’ affatto necessaria  visto  che  «Il  luogo  da  cui  si  collegano  i magistrati e’ considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti  di legge» cosi che se il mezzo tecnologico e’ idoneo  per  celebrare  la Camera di consiglio, non e’ oggettivamente comprensibile perche’  non lo possa essere per celebrare l’udienza, peraltro solo quella  civile perche’ la limitazione vale solo per le udienze  civili,  considerato che lo strumento tecnico e’ il medesimo sia per le udienze che per le camere di consiglio.

Poiche’, alla luce delle suesposte ragioni, il Giudice istruttore del Tribunale di Mantova in  composizione  monocratica  dubita  della legittimita’ costituzionale dell’art.  83,  comma  7,  lett.  F,  del decreto-legge n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 cosi’ come modificato dall’art. 3,  comma  1,  lett.  C,  del  decreto-legge  n. 28/2020 per il palese contrasto con gli articoli 3, 32, 77 e 97 cost. limitatamente alle parole «con la presenza del  giudice  nell’ufficio giudiziario e»;

 

P.Q.M.

Letto l’art. 23 della legge n. 87 dell’11 marzo 1953 e 295 c.p.c. rimette gli atti del presente procedimento alla Corte  costituzionale e dispone la sospensione del  procedimento  a  quo  in  attesa  della decisione della  Corte  costituzionale  sulla  questione  cosi’  come sollevata;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  al  Presidente della Camera ed alla Presidente del Senato.  

Si comunichi altresi’ alle parti costituite.

Mantova, 19 maggio 2020

Il Giudice Istruttore: Bertola