(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di giustizia dell’UE, Sentenza 29 febbraio 2024, nella causa C-606/21, Doctipharma.
Vendita a distanza di medicinali senza prescrizione: la Cortedi giustizia UE precisa le condizioni alle quali uno Stato membro può vietare un servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali.
1,La società Doctipharma gestisce un sito web sul quale, fino al 2016[1], era possibile acquistare prodotti farmaceutici e medicinali senza ricetta, a partire dai siti web di varie farmacie.
In pratica, il sito della Doctipharma metteva a disposizione i prodotti mediante un catalogo preregistrato, il cliente selezionava i medicinali e il suo ordine veniva poi trasmesso alle farmacie di cui la Doctipharma ospitava il sito.
Il pagamento del prezzo di acquisto avveniva attraverso un sistema di pagamento unico comune a tutte le farmacie, a partire da un apposito conto.
L’Union des groupements de pharmaciens d’officine (Unione dei raggruppamenti di farmacie, UDGPO) ha contestato la legittimità di tale sito web: a suo avviso, il servizio fornito dalla Doctipharma tramite il suo sito web faceva partecipare quest’ultima al commercio elettronico di medicinali ed era, pertanto, contrario alla normativa nazionale francese che vieta la vendita di medicinali da parte di persone prive della qualifica di farmacista.
2.La Corte d’appello di Parigi chiede alla Corte di giustizia dell’UE, da un lato, se l’attività della Doctipharma sia un servizio della società dell’informazione e, dall’altro, se il diritto dell’Unione consenta agli Stati membri di vietare la fornitura di un tale servizio, che consiste nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
La Corte d’appello di Parigi precisa al riguardo che il servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e potenziali pazienti per la vendita di medicinali rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione» ai sensi del diritto dell’Unione[2].
3.Nella sentenza di cui trattasi, la Corte di giustizia dichiara quanto segue:
a) qualora si ritenga che il prestatore che non possiede la qualifica di farmacista proceda egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro nel cui territorio è stabilito può vietare la fornitura di tale servizio;
b) Per contro, qualora il prestatore si limiti, mediante una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non possono vietare tale servizio per il motivo che la società di cui trattasi partecipa al commercio elettronico di vendita di medicinali senza avere la qualifica di farmacista.
Infatti, se è vero che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione e non possono pertanto vietare un tale servizio per i medicinali non soggetti a prescrizione.
[1] Con sentenza del 31 maggio 2016, la Doctipharma è stata condannata a cessare il commercio elettronico di medicinali sul suo sito web.
[2]La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, definisce la nozione di «servizio della società dell’informazione» come designante «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».
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